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L’esclusione discriminatoria - L’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce la fine dei “contratti a progetto” e al comma 3 esclude i dottori commercialisti dalla possibilità di assistere il lavoratore nell’ambito delle procedure di certificazione. Già da settimane si sono levati cori di protesta su una scelta considerata discriminatoria sia ai danni della categoria che dei contribuenti. E oltre al fattore discriminante, questo provvedimento si pone in netta antitesi con la normativa attualmente in vigore per i professionisti in materia di consulenza del lavoro. Ma andiamo per gradi.
Le norme - Le procedure per la certificazione dei contratti sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro consentendo alle parti di ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. La disciplina di tali procedure è stata affidata agli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e successivamente modificate dagli artt. 30 e 31, commi da 12 a 15 e 17, della L. n. 183/2010. Proprio per consentire alle suddette procedure di conseguire gli obiettivi preposti, furono “abilitate” alla certificazione cinque tipologie di commissioni variamente costituite. Ora il D.Lgs. n. 81/15 pone o commercialisti fuori dalla rosa dei professionisti abilitati ad assistere il lavoratore nell’ambito delle procedure di certificazione.
Le proteste – Non si sono fatte attendere le proteste levatesi dalle varie anime della categoria, in particolare è stato il sindacato Adc a mostrare negli ultimi giorni la propria crescente insoddisfazione. "Sottrarre una funzione posta storicamente in capo anche ai dottori commercialisti, tra l'altro esplicitamente prevista dal decreto istitutivo della professione, non può che ingenerare tra i colleghi un senso di assoluta discriminazione. Ci auguriamo che a tale clamorosa svista venga posto immediato rimedio", ha tuonato Michele Saggese, presidente del sindacato Adc. Gli ha fatto eco il delegato dell’area lavoro della sigla sindacale, Massimiliano Tavella, indicando la norma come “paradossale, profondamente ingiusta e palesemente illegittima, che lede la dignità di tanti colleghi che operano, in totale ossequio alla legge, nel campo della consulenza del lavoro".
Le incoerenze – A ben vedere, la norma che esclude i commercialisti viene meno alle indicazioni esposte sia nell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sia nel Decreto del Ministero del lavoro 21 luglio 2004. Nel primo caso il testo della legge recita “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”. Mentre nel secondo, il MLPS nel regolamentare le procedure di certificazione dispone che “il datore di lavoro e il lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato e tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante”.