20 febbraio 2013

Professioni senz’albo: si parte con l’elenco del MISE

Disponibili sul sito del MISE le istruzioni e i modelli per l’accesso all’elenco delle associazioni professionali che possiedono i requisiti previsti dalla normativa
Autore: Redazione Fiscal Focus

La normativa sui senz’albo – È in vigore dallo scorso 10 febbraio la Legge del 14 gennaio 2013 n.4, che disciplina le professioni non regolamentate e che riguarda la tutela dei consumatori, la promozione e la trasparenza del mercato dei servizi professionali. La legge coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Le associazioni - Un ruolo importante viene affidato alle associazioni che hanno il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni possono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo) e vigilano sulla condotta professionale dei loro associati stabilendo le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Pubblicazione dell’elenco sul sito del MISE
– La normativa sulle professioni senz’albo prevede che venga pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico un elenco delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative che dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla stessa legge agli articoli 2 e 3, per consentire agli utenti e ai professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

Finalità dell’elenco – La pubblicazione dell’elenco ha una finalità esclusivamente informativa, non ha un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre è evidenziato, come chiaramente espresso in vari punti della legge, che possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Le associazioni possono autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi, sottoponendosi ad ulteriori condizioni previste all’art.5, comma 2. Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e a un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.

Come si accede all’elenco - Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni e i modelli necessari per poter accedere all’elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova normativa. Le associazioni e le forme aggregative che intendono entrare nel suddetto elenco devono presentare al MISE un modello di dichiarazione già disponibile sul sito istituzionale, corredato dell’allegato previsto per le rispettive situazioni (allegato per le associazioni e allegato per le forme aggregative). Una sezione apposita andrà compilata soltanto dalle associazioni che intendano autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio di qualità dei propri servizi. Il modello e gli allegati devono essere firmati, dal legale rappresentante dell'associazione (o forma aggregativa). La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido, del legale rappresentante dell'associazione (o forma aggregativa). Il modello può essere presentato al Ministero tramite posta in forma cartacea, all'indirizzo indicato nel modello stesso, tramite posta elettronica, con messaggio indirizzato a uno degli indirizzi e-mail indicati nelle istruzioni, o per posta elettronica certificata.

Forme aggregative di associazioni professionali
- L’art.2, comma 7 della legge relativa alle professioni senz’albo, si applica anche alle forme aggregative di associazioni professionali, quindi è previsto anche il loro inserimento nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, con alcune importanti limitazioni. Le forme aggregative di associazioni professionali dovranno presentare una dichiarazione in forma specifica e ridotta rispetto alle singole associazioni. L’art.5, comma 1, relativo agli elementi informativi, che comunque le forme aggregative come le associazioni, devono pubblicare nel proprio sito web, si riferisce alle sole associazioni, come è evidente anche dall’esame di alcuni elementi che sono tipici del professionista. Tuttavia, nelle istruzioni del Ministero viene precisato che si ritiene necessario che la forma aggregativa pubblichi l’elenco completo delle associazioni che vi aderiscono anche per evidenziare la propria effettiva rappresentatività. È comunque importante, si legge nelle indicazioni del Ministero, che vengano pubblicati alcuni degli elementi previsti dall’art. 4, comma 1, che riguardano gli elementi essenziali della forma aggregativa (atto costitutivo, statuto, struttura e organi sociali).

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