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Premessa – Il D.L. 201/2011 appena varato dal Governo introduce un nuovo obbligo per i professionisti e per tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio formato dal dovere di segnalare all’Agenzia delle Entrate (oltre che al Mef) la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante superiore (o pari) a 1.000 €.
Limiti al contante - Al fine di realizzare un’efficace lotta all’antiriciclaggio e all’evasione, s’impone che gli scambi finanziari vengano canalizzati: passino, cioè, attraverso gli enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia negli archivi di tali enti, che le Autorità inquirenti possono consultare ai fini delle indagini. Le disposizioni nell’ambito del D. Lgs. n. 231/2007 che hanno lo scopo di assicurare la tracciabilità degli scambi finanziari sono date dall’articolo 49 del D.Lgs 231/2007 il quale prevede che non sia possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contanti di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Obbligo per il professionista - Al fine di rafforzare le limitazioni ed i divieti previsti dall’articolo 49, l’articolo 51 del D.Lgs. n. 231/2007 impone, ai professionisti ed ai revisori contabili, quanto segue: “i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze […]”. In sostanza, ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti tenuti all’osservanza della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno avuto notizia di infrazioni alle norme che limitano l’uso del contante e di libretti o titoli al portatore, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Ora, il D.L. 201/2011 all’art. 12 comma 11 ha previsto che “all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata oltre che al MEF (o alla competente Direzione Provinciale), anche all’Agenzia delle Entrate.
Quando si verifica l’infrazione – Si ricorda che la norma che individua in modo espresso l’infrazione è particolarmente ampia, comprendendo “il trasferimento di denaro contante […], effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi […]”. La previsione prescinde dalle ragioni sottostanti al trasferimento di denaro. Così, ad esempio, sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di denaro senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.
Sanzione - La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione. E’ opportuno sottolineare come, per i professionisti ed i revisori, non trovino applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui non sia ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.