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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto un nuovo regime sanzionatorio da applicare nei confronti dei professionisti che intervengono nelle procedure concernenti le crisi di impresa. La modifica che ha interessato il tenore letterale dell’articolo 236 della Legge fallimentare si applica dall’11 settembre 2012.
False attestazioni o relazioni. Ai sensi del novellato art. 236 – bis, il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d) (piani attestati), 161, terzo comma (concordato preventivo), 182-bis (accordi di ristrutturazione), 182-quinquies (finanziamenti prededucibili) e 186-bis (concordato con continuità aziendale) “espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”, è punibile con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Inasprimento delle pene. Il descritto regime sanzionatorio, già di per sé particolarmente severo, si inasprisce ulteriormente, se la condotta illecita è stata posta in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se dal fatto consegue un danno per i creditori. In questo secondo caso, la pena è aumentata della metà.
Soggetto “indipendenza”. D’ora in avanti, il professionista che attesta i piani di risanamento dovrà possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dal novellato articolo 67, comma 3, lett. d). Potrà essere considerato “indipendente” il professionista che non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Non solo. Dovrà trattarsi di un soggetto che risulti in possesso dei requisiti che lo renderebbero in astratto eleggibile alla carica di sindaco e che, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, abbia prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.