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Il decreto liberalizzazione, il DL n. 1 del 2012, convertito in legge 27 del 2012, ha reso definitive le novità previste nel settore delle professioni e in special modo le previsioni riguardanti le tariffe e la pattuizione dei compensi.
Abrogate le tariffe - In primo luogo si conferma l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, abrogazione questa già prevista dall’articolo 2 della legge Bersani, la n. 223 del 2006. Un’abrogazione che comporta tutta una serie di conseguenze per i professionisti. Non ci saranno minimi e massimi tariffari da rispettare al momento della pattuizione del compenso con il cliente, il tutto nell’ottica di una liberalizzazione improntata a garantire risparmi economici per i cittadini, a discapito però di un settore, come quello delle libere professioni, certamente non esente dalla crisi che flagella l’economia nazionale e non. Una conferma che si ritrova anche al 5 comma dell’articolo 9 della legge n. 27/12 per cui le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, sono abrogate.
Importanza opera prestata - Abolendo le tariffe, si precisa, al comma 4 dell’articolo 9 della legge liberalizzazione, che in ogni caso la misura del compenso, deve essere adeguata all’importanza dell’opera professionale prestata.
Decoro professionale - Nell’importanza dell’opera prestata, dovrebbe trovare sempre posto la previsione contenuta nell’articolo 2233 del codice civile, ossia il decoro professionale.
Scongiurato il vuoto normativo - Con l’abolizione delle tariffe, il rischio palese era quello di creare un vuoto normativo al momento della liquidazione del compenso in sede giudiziale. Viste le proteste e le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore e dai rappresentanti di categoria, il Governo è intervenuto evitando un empasse che avrebbe potuto paralizzare le attività giudiziarie di liquidazione dei compensi.
Parametri ministeriali - Il comma 2 dell’articolo 9 infatti stabilisce che sia il Ministero vigilante a dover adottare parametri precisi da usare in sede di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso. Parametri ministeriali che devono essere adottati con decreto entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 1 del 2012, la legge 24 marzo 2012, n. 27 e comunque entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore.
Periodo transitorio – Nelle more di tale decreto, si continueranno ad applicare, ma solo per la liquidazione del compenso, le tariffe vigenti, ma sempre non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 27/12, quindi per altri 4 mesi all’incirca.