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La richiesta di proroga – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiede alla RGS una proroga fino al prossimo 31 dicembre 2013 dei termini della comunicazione dei dati per la prima formazione del Registro dei revisori. La lettera, firmata dal Commissario straordinario Laurini, è stata inviata ieri al Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco. I commercialisti ritengono che vi siano delle difficoltà oggettive che impedirebbero il completamento degli adempimenti entro la deadline. La prima tranche di ostacoli riguarda tre fattori di natura telematica: il Cndcec riscontra intralci nell’accreditamento sul sito della RGS, che spesso non è accessibile, nel ricevere le credenziali (password) per accedere al sistema e nel contattare il call center e l'helpdesk (linee sempre occupate). Inoltre “per quanto riguarda l'elenco degli incarichi ricoperti, la durata ed i compensi, si evidenzia che, oltre alla Circolare n. 34 del 7 agosto 2013 indirizzata ai soli dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed a questi applicabile, solo in data 13 settembre u.s., sono stati forniti alcuni chiarimenti sugli incarichi validi ai fini della permanenza nella sezione attivi del Registro”.
La scelta della sezione – Uno degli aspetti più problematici nella comunicazione per la prima formazione del Registro, è quello che attiene alla scelta della sezione del Registro in cui iscriversi. Tuttavia il MEF sembra aver chiarito la questione con una FAQ pubblicata sul portale della Revisione Legale. Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata da tutti i soggetti iscritti nel registro e, in particolare, sia da chi ha incarichi di revisione legale sia da chi attualmente non esercita l’attività di revisione legale.
Chi non esercita l’attività - Anche chi non esercita l’attività di revisore partecipa alla fase di prima formazione del registro e comunicherà al Registro soltanto l’eventuale aggiornamento delle informazioni relative al contenuto informativo del Registro. In questi casi, alla scelta della sezione in cui collocarsi, sicuramente non verrà compilata la sezione “Gestione incarichi” presente nella propria area riservata.
Piena libertà di scelta - Con riferimento alla scelta della sezione (attivi o inattivi) la stessa viene così lasciata alla piena libertà del revisore. Ciò viene confermato in particolare in una FAQ, nella quale viene affermato che il revisore che non ha in corso almeno un incarico di revisione legale, ma intende assumerne in futuro, può restare iscritto nell’elenco dei revisori attivi. Se tuttavia non assumesse un incarico di revisione legale per tre anni consecutivi, transiterà d’ufficio nella sezione dei revisori inattivi secondo le modalità ordinarie. Dunque nella prima fase di formazione del Registro i revisori legali possono iscriversi nell’elenco degli attivi anche qualora non abbiano in corso incarichi di revisione legale o non collaborano ad una attività di revisione in una società di revisione. Tale scelta deriva dall’intenzione di assumere incarichi nel prossimo futuro.
Dopo la prima fase - Una volta conclusa la fase di prima formazione del Registro, i revisori potranno richiedere di essere iscritti nella sezione inattivi (volontariamente e in qualsiasi momento), naturalmente non devono avere incarichi in essere e previa presentazione di una apposita domanda al MEF. In caso contrario il revisore continuerà a essere iscritto nella sezione degli attivi con la conseguenza che sarà soggetto agli obblighi di formazione continua e sarà tenuto a pagare i contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi. Inoltre lo stesso revisore potrà continuare a certificare in qualità di dominus lo svolgimento di un periodo di tirocinio da parte di aspiranti revisori legali.
Ritornando al Cndcec - Mentre si cerca di chiarire il più possibile le procedure relative alla prima formazione del Registro, come abbiamo visto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è partita la richiesta ufficiale di proroga. Secondo il Consiglio infatti, completare le operazioni entro il termine attualmente fissato (il 23 settembre) potrebbe essere problematico. Al Ministero dell'Economia sono consapevoli della situazione attuale, tanto che già nei giorni scorsi hanno annunciato l'intenzione, per la prima fase di applicazione della nuova normativa, di non irrogare sanzioni per i professionisti che tarderanno nelle comunicazioni obbligatorie (ricordiamo che le sanzioni sono anche pesanti e possono andare da 1.000 a 150.000 euro). Tra le lamentele, quella più pressante è tuttavia quella in cui viene evidenziata l'inutilità di comunicare molti dei dati richiesti entro il 23 settembre, in quanto sono informazioni di cui la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere già in possesso, quindi dovrebbe essere in grado di gestire senza causare perdite di tempo ai professionisti.