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L’invio dei dati - La Ragioneria dello Stato dovrebbe diramare presto le regole di comunicazione dei dati anagrafici e professionali da trasmettere Ministero dell'Economia e delle Finanze. Potranno effettuare l’invio, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle suddette regole, tutti i revisori dei conti e tutte le società di revisione intenzionati a iscrivesi al nuovo registro dei revisori gestito dallo stesso dicastero.
I soggetti interessati - Con il via libera della Ragioneria dello Stato, il decreto del 20 giugno 2012, n. 145 diviene effettivamente e concretamente operativo. In particolare, a essere coinvolto dalla ‘determina’ che fissa le regole di inoltro dei dati è l’articolo 17 del decreto, che in sostanza illustra le disposizioni da seguire per effettuare la prima formazione del registro dei revisori. Come abbiamo visto, nello specifico, i soggetti interessati da suddette regole sono sia le persone fisiche sia le società di revisione.
Gestione telematica dei dati – I dati anagrafici e professionali che i citati soggetti inoltreranno al Ministero verranno da essi stessi gestiti in modalità telematica, ciò con l’intento di applicare e tutelare i principi di trasparenza e innovazione. A ben vedere, quindi, i revisori dei conti e le società di revisione potranno partecipare in maniera attiva alla ‘corretta gestione del registro’, aggiornando, integrando, modificando e inserendo i propri dati. La via telematica, come abbiamo visto, sarà pertanto il canale esclusivo nel quale si potrà operare. Il canale di trasmissione esclusivo sarà quindi il portale della revisione all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it. Qualora però le informazioni non dovessero pervenire entro il termine dei novanta giorni, scatterebbero sanzioni da parte del MEF pari o a una multa da 1.000 a 1.500 euro o alla cancellazione dal registro.
I revisori - Quindi è chiaro che, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle regole da parte della Ragioneria statale, gli stessi soggetti interessati saranno tenuti a inserire ogni informazione di tipo anagrafico relativa alle persone fisiche, il numero di iscrizione nel registro dei revisori e l’indirizzo esatto e completo del luogo nel quale si svolge la propria attività professionale. In quest’ultimo caso, si può alternativamente inserire il proprio domicilio in Italia o la residenza, anche nell’eventualità che quest’ultima sia posta all’estero. I revisori saranno altresì tenuti a dare comunicazione e contestuale conferma del codice fiscale, della partita Iva, di eventuali iscrizioni ad altri albi ed elenchi, degli incarichi professionali ricevuti o svolti come socio, amministratore o collaboratore presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico. Ma gli adempimenti in fatto di comunicazione dei dati non finiscono qui. I soggetti persone fisiche saranno anche chiamati a produrre i propri recapiti (sia telefonici che la PEC), dovranno altresì comunicare gli incarichi di revisione legale in corso (indicando in maniera particolareggiata quelli svolti presso enti pubblici) includendo le informazioni su durata e compensi pattuiti. In questa fase si dovrà anche fare presente l’eventuale volontà di essere iscritti nella sezione dei revisori inattivi.
Le società di revisione – Le società di revisione dovranno seguire la medesima procedura, comunicando la denominazione o la ragione sociale, l’iscrizione nel registro e ogni indirizzo degli uffici della società con rappresentanza stabile in Italia, il sito internet (se presente), i dati anagrafici di revisori legali soci o amministratori e i componenti del consiglio di amministrazione. In questo caso, le informazioni strumentali al funzionamento del registro dovranno essere inoltrate a mezzo PEC, stessa sorte capiterà anche alla trasmissione dei dati inerenti gli incarichi in corso e l'assunzione di quelli nuovi e la cessazione degli incarichi in corso.