Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Rc professionale - Ancora una volta ci ritroviamo a parlare del rapporto tra professionista e cliente. Nel caso attuale, l’argomento di discussione sarà concentrato sulle ormai note questioni inerenti la polizza di responsabilità civile. Ci chiediamo, infatti, a cosa servano, come funzionino e in che modo potranno inserirsi nel panorama professionale italiano. Ricordiamo che la prima introduzione di siffatta obbligatorietà è ascrivibile al D.L. n. 138/11, che ne sanciva l’obbligo della stipula entro il 13 agosto 2012, limite poi esteso di un anno ancora. L’onere di stipulare la polizza è in carico a tutti gli appartenenti alla categorie professionali, eccetto che per quelle sanitarie. Inoltre, le polizze collettive possono essere negoziate in maniera esclusiva dai Consigli nazionali e dalle rispettive Casse di previdenza, ma non dalle associazioni di categoria. Il professionista, nel momento in cui viene incaricato dal cliente, deve fornire a quest’ultimo gli estremi della polizza di responsabilità civile che ha stipulato, ossia la denominazione, la compagnia, il nominativo del professionista che la ha sottoscritta, la durata delle coperture e il massimale (nonché ogni sua variazione). Ora, una volta assimilata siffatta infarinatura di quelle che sono le coordinate del tema in questione, possiamo procedere nel delineare le funzionalità dell’Rc professionale.
La tipologia – Che sorta di contratto assicurativo è la polizza di responsabilità civile professionale? Ebbene, siccome vi sono dei danni ritenuti “involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano”, attraverso siffatta assicurazione è la compagnia che ha l’obbligo di risarcire l’assicurato (professionista) dell’esatta cifra che egli dovrà sborsare, in quanto civilmente responsabile dei suddetti danneggiamenti.
Gli ambiti d’azione – Ora, affinché si possa sperare in una copertura a tappeto delle spese, risulterà opportuno fornire una dettagliata individuazione degli ambiti operativi. In altri termini, un’efficace tutela assicurativa si avrà allorquando vengano delineate in maniera incontrovertibile le aree di competenza nelle quali il professionista svolge le proprie prestazioni. Pertanto, siffatti ambiti dovranno essere espressamente citati nel contratto, solo così si potrà parlare di un legittimo esercizio della professione sul quale si estende la garanzia dell’Rc.
La copertura temporale – Questione scottante è l’estensione temporale della tutela assicurativa. Molti professionisti infatti potrebbero esser posti innanzi al dubbio circa la retroattività del contratto stipulato. A tal proposito, sarà opportuno valutare i termini della clausola claims made, condizione presente nella definizione della polizza. In base a tale clausola, possono essere risarcite tutte le richieste giunte nel periodo di validità dell’Rc anche nel caso in cui i danni si siano verificati prima della stipula, ovviamente se la richiesta di risarcimento sia stata inoltrata in una data successiva a quella di entrata in vigore della polizza. Però, dal momento che una condizione del genere potrebbe porre le compagnie assicurative davanti a un potenziale dispendio di risorse, nell’atto di stipulare il contratto al professionista viene fatta sottoscrivere una dichiarazione attestante il fatto che egli non sia a conoscenza di episodi passati che possano far scattare un’istanza di risarcimento. In genere la retroattività dell’Rc viene comunque posta a un massimo di cinque anni.
Di cosa deve farsi carico il professionista? – Vi sono dei casi in cui però il professionista è chiamato a farsi carico del rischio. Ad esempio, è l’eventualità dello scoperto che generalmente è posto al 10%; in questo caso, la percentuale individuata corrisponde alla quota che viene esclusa dal risarcimento erogato dalla compagnia rimanendo in carico all’assicurato. La seconda eventualità è la franchigia che parte da un minimo di 500 euro; in siffatta situazione non è più una percentuale quella che dovrà pagare il professionista, quanto un ammontare fisso che non dipende da quello del danno da risarcire.
Il massimale – Cos’è il massimale? Una definizione appropriata lo indica quale limite massimo di risarcimento erogabile dalle compagnie assicurative. Il calcolo del massimale dipende dal rapporto tra il sinistro e il periodo assicurativo. Ora, è anche possibile che vi siano dei massimali relativi ad ogni specifico danno. Ad esempio, il caso dei danni fiscali prevede una copertura pari alla metà delle somme assicurate. Infine, la determinazione del premio dipende dal settore operativo del professionista.