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A partire dalle ore 14.00 di oggi e fino alle ore 20.00 del 14 dicembre 2017 sarà attivo il portale che consentirà le nuove iscrizioni nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la conferma di quelle già eseguite.
L’elenco così aggiornato sarà valido dal 1° gennaio 2018.
E’ quanto disposto con l’avviso pubblicato con il decreto del Ministero dell’Interno del 24 ottobre 2017 che, superando peraltro l’adozione di qualunque modalità cartacea, ha altresì disposto che le relative procedure saranno esperibili esclusivamente per via telematica accedendo dalla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale (www.finanzalocale.interno.it).
Come spiega l’avviso, dopo essersi preliminarmente registrati sul sito ed aver acquisito la password di accesso (passaggio essenziale per chi si accinge ad effettuare la nuova iscrizione; coloro che si siano già in precedenza registrati al sito e siano perciò già in possesso di password, potranno utilizzare la stessa), attraverso la selezione del link denominato “Elenco revisori enti locali”, si potrà accedere alla compilazione del modello necessario all’iscrizione od alla conferma.
In entrambi i casi i dati richiesti per la compilazione saranno forniti mediante autocertificazione, comprese le indicazioni relative ai crediti formativi maturati nell’anno precedente (peraltro questa è l’unica aggiunta che dovrà essere contenuta nella domanda di rinnovo d’iscrizione ove, per il resto, basterà invece soltanto confermare la persistenza dei requisiti originariamente dichiarati all’atto della prima iscrizione).
Diverse sono invece le modalità di invio:
Se la procedura di rinnovo dell’iscrizione sarà stata correttamente eseguita, entro 12 ore si riceverà dal predetto indirizzo pec, finanzalocale.prot@pec.interno.it, una comunicazione circa il buon esito o meno dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Anche in tal caso è solo il ricevimento di tale comunicazione che comproverà l’avvenuta regolare acquisizione della domanda.
L’avviso dispone che in epoca successiva al completamento delle procedure di acquisizione o conferma delle iscrizioni l’Amministrazione potrà effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti. Inoltre, su tutti i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo elenco in vigore dal 1° gennaio 2018, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre, a campione, potrà essere eseguita la verifica del requisito relativo allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e gli altri dati autocertificati, quali la residenza anagrafica.
L’acquisizione delle informazioni necessarie alla conferma delle dette dichiarazioni sarà effettuata direttamente d’ufficio, e solo in caso in cui non sarà possibile ottenere riscontro, sarà inviata all’interessato una pec contenente la richiesta della documentazione comprovante i dati autocertificati. La mancata ricezione di risposta entro 15 giorni dall’invio della predetta pec comporterà la cancellazione dall’Elenco.