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Con decreto del 24 ottobre u.s., il Ministero dell’Interno ha indicato le modalità ed i termini per la presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali ed il rinnovo di quelle dei soggetti già iscritti.
Detto elenco, formato con decreto del 27 novembre 2012 a seguito del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 1 febbraio 2012, che ne ha previsto l’istituzione, costituisce la fonte da cui – secondo quanto disposto con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 – devono essere estratti i professionisti cui sarà affidato l’incarico di revisione dei conti degli enti locali per le Regioni a Statuto Ordinario (per espressa previsione del medesimo decreto le dette disposizioni non sono infatti applicabili agli enti locali appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano).
Ad esso possono appartenere i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il più recente aggiornamento del detto elenco era stato disposto con decreto dello stesso Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2016, con il quale era stato reso disponibile quello valido a partire dal 1° gennaio 2017.
Il nuovo decreto dello scorso 24 ottobre prevede ora – come si accennava - due distinte procedure, da seguirsi rispettivamente, per l’iscrizione ex novo od il mantenimento di quella già in essere.
In entrambi i casi si tratterà comunque di procedure da attuarsi esclusivamente secondo modalità telematiche.
Il termine per l’espletamento delle suindicate procedure decorre dalle ore 14.00 del 2 novembre 2017 ed è fissato perentoriamente fino e non oltre le ore 20.00 del 14 dicembre 2017.
Il decreto prevede infine che d’ufficio si procederà, per tutti gli iscritti nell’elenco, alla verifica del possesso dei requisiti relativi all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre, a campione, a quella dei requisiti relativi allo svolgimento di pregressi incarichi di revisore legale e degli altri dati autocertificati.
Prevede infine anche le modalità di estrazione dei nominativi cui saranno poi affidati gli incarichi di revisione e i criteri di sostituzione previsti per i casi di impedimento dei primi estratti, nonché l’ammontare del contributo annuo (25 euro) che gli iscritti sono tenuti a versare.