20 maggio 2013

Revisori inattivi: disponibile il modello

Disponibile il modello per la richiesta di iscrizione del revisore nella sezione ‘inattivi’ del registro dei revisori legali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Revisore inattivi - Il revisore iscritto nel Registro, che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'art. 1 - comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può chiedere di essere iscritto nella sezione inattivi compilando il modulo RL-99. Infatti sul portale dei revisori legali, www.revisionelegale.mef.gov.it, è stato reso disponibile il suddetto modello necessario per l’iscrizione dei revisori inattivi e sono state definite le regole di comunicazione della cessione anticipata dell’incarico. Ricordiamo che il D.Lgs. 39/2010 ha previsto la separazione del registro in due sezioni, una contenente i revisori attivi, cioè quelli che svolgono effettivamente l’attività di revisione legale, e un’altra contenente i revisori inattivi.

A chi interessa – Per i revisori che vengono iscritti per la prima volta nel registro, l'inserimento nella sezione inattivi è automatico per poi passare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale, o con l'avvio di una collaborazione a un'attività di revisione legale presso una società di revisione. Per coloro invece che erano già presenti nella sezione ordinaria, l'iscrizione nella sezione inattivi avviene d'ufficio per quei soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione, o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi, e in questo caso non sembra necessaria la compilazione del modulo. Possono inoltre essere iscritti nella sezione inattivi, con l’apposito modulo, i soggetti iscritti che ne facciano richiesta al Ministero dell'Economia anche prima del decorso dei tre anni di inattività.

Obbligo dell’aggiornamento
- Sui revisori inattivi grava anche l’obbligo dell’aggiornamento professionale prima dell'assunzione di un nuovo incarico con validità biennale e il pagamento del contributo annuale al registro (26 euro). Gli stessi sono invece esonerati dalla formazione continua, dal controllo di qualità, dal pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione e a quello finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo di qualità.

La compilazione del modello - La compilazione del modulo deve essere effettuata con il computer, il documento dovrà essere compilato, stampato, sottoscritto e poi spedito a mezzo raccomandata a/r al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali Via di Villa Ada, 55 00199 Roma. La richiesta deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Prima formazione del registro - Si ricorda che i revisori già iscritti nel Registro potranno esprimere l'opzione per il passaggio nella sezione inattivi anche e preferibilmente nell'ambito della procedura di prima formazione del Registro, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 17 del D.M. 145 del 20 giugno 2012 e di prossima attuazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy