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Le due strade della riforma - L’intervento proposto nei giorni scorsi dal responsabile del centro studi dei Consulenti del lavoro, Enzo De Fusco, apre una chiarificatrice finestra sulle diverse posizioni emerse della discussione in merito alla riforma del lavoro. Si tratta di due principali correnti, quella proposta da Damiano-Boeri e quella avanzata da Sacconi, Cisl e Uil, che marciano su sentieri differenti per raggiungere al medesimo risultato. Riordinare. Mettere a tacere le ambiguità, far quadrare le incongruenze. Ma soprattutto aprire le porte ai giovani. E non è poco in questo periodo iniziale della recessione ormai dietro l’angolo.
Le proposte e le fasi - Se proporre significa discutere portando sul tavolo del confronto pareri, opinioni e dati differenti, l’obiettivo è stato centrato dalle due posizioni prese in esame da De Fusco. A ben vedere, sono entrambe dense di punti di svolta, ma risultano tutte e due legate a zavorre dalle quali devono liberarsi per poter convincere la platea di uditori che attendono uno sperato cambiamento di rotta. Verso lidi di crescita e opportunità, s’intende. A parere di De Fusco, le due posizioni non si mostrano in irriconciliabile antitesi, in quanto evidenti sono i punti di convergenza. Allo stesso tempo, non risultano assenti le posizioni discordi. Nell’analizzarne i pregi e i difetti, il tecnico dei Consulenti del Lavoro ha inteso far venire alla luce innanzitutto le parole chiave e le fasi che caratterizzano le proposte. Sostanzialmente, gli stadi previsti sia dal fronte Damiano-Boeri che da quello Sacconi, Cisl e Uil sono in analogia, nel senso che su entrambi i fronti si delinea un periodo preliminare pari a tre anni, dedicato all’abilitazione e alla formazione; in seguito, è previsto un periodo ordinario, durante il quale vengono attuate le tutele inderogabili di legge sulla stabilità del rapporto.
I difetti – Enzo De Fusco, dopo aver evidenziato gli elementi di forza paralleli in tutte e due le proposte avanzate, è passato all’individuazione delle debolezze alla base di entrambi i percorsi. Entrando nel merito, si evince che quella delle due proposte che si sofferma sullo sviluppo del contratto dell’apprendistato implica l’erogazione di un’autorizzazione per assumere i lavoratori rilasciata entro trenta giorni dalle sedi territoriali del Ministero del Lavoro. In effetti, in questo caso si rallenterebbero i processi di assunzione. Con il contratto di apprendistato la morsa si allenta, poiché l'approvazione del piano formativo è prevista entro trenta giorni dall’assunzione. Il fatto è che la dinamica delle assunzioni è abbastanza veloce e non può essere soggetta a tempi così lunghi, pertanto si palesa il rischio che prima dell’assunzione i datori di lavoro propongano rapporti irregolari. Le due proposte si distanziano sulla gestione di questa fase della relazione lavorativa. Nella prima, il recesso dei primi tre è ammesso in ogni momento tramite un preavviso previsto dal Contratto nazionale, anche se nei contratti di apprendistato è più rigido poiché dipendente da motivazioni giustificate. In caso di recesso, la seconda proposta prospetta una compensazione monetaria progressiva. In altri termini, vi è la libertà di recesso nel primo triennio a patto che venga erogata una quota “pari a 15 giorni di retribuzione per ogni trimestre di lavoro fino ad arrivare a 6 mesi di indennità per tre anni di lavoro”. In questo caso, però, la problematiche emerge nel fatto che l’assunzione potrebbe essere disincentivata a causa di prospettive troppo onerose per il datore di lavoro.