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La riforma delle “senz’albo” - La settimana a ridosso del Natale, tra le tante novità, è intervenuta anche nel comparto professionale portando con sé la tanto discussa riforma delle categorie non regolamentate, ossia quelle professioni prive di Albo. L’evento ha generato non poche polemiche, soprattutto inerenti quelle attività che sono già svolte da professionisti riuniti in Albi e collegi, come ad esempio le consulenze di carattere fiscale. Rivediamo ora in breve i punti della riforma delle non regolamentate.
Lo spirito associativo – Le non regolamentate continueranno a non avere un Ordine di riferimento, quindi neanche un Albo né saranno iscritte a collegi. Esse però potranno fondare associazioni professionali riconosciute davanti alla legge. Il singolo professionista non sarà comunque obbligato a iscriversi all’associazione, mentre quest’ultima dovrà rispettare determinate condizioni obbligatorie.
Gli obblighi delle associazioni – In prima battuta, le associazioni professionali non regolamentate dovranno gestire i percorsi formativi dei propri iscritti. Secondariamente, su di esse ricade altresì l’onere di accertare la corretta condotta professionale di ciascun singolo associato, prevedendo altresì determinate sanzioni disciplinari che dovranno essere attuate qualora il professionista violi il Codice di condotta, tra l’altro l’associazione deve apprestarsi ad adottare. Inoltre, le associazioni dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito di tutte quelle informazioni che possono essere di concreta utilità ai clienti, nonché lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’associazione stessa. Sul sito si dovranno altresì indicare le competenze degli iscritti e l’ambito operativo, oltreché l’assenza di finalità lucrative.
Tutela dei clienti – La maggior parte delle categorie regolamentate lamenta una scarsa tutela dei clienti. Vediamo ora cosa dispone in merito la legge. In primis, saranno proprio le associazioni a vigilare e si metteranno al servizio degli utenti qualora si palesi un contenzioso con un iscritto. A questo proposito, dovranno essere istituiti degli sportelli per gli utenti dedicati a fornire informazioni e garanzie ai clienti. La legge stabilisce inoltre la possibilità che le associazioni rilascino una certificazione agli iscritti affinché i clienti siano messi a conoscenza delle competenze del professionista al quale si sono rivolti. Purtroppo però non è previsto l’obbligo della polizza per la responsabilità civile, come avviene per le regolamentate.
Aggregazione tra associazioni – Infine, pur avendo garanzia della propria autonomia, le diverse associazioni possono aggregarsi tra di esse ai fini della promozione e qualificazione delle attività professionali svolte dai rispettivi iscritti.