2 settembre 2016

“Scetticismo professionale” per il revisore

Autore: LUCIA RECCHIONI

Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 “Attuazione della Direttiva 2014/56/UE che modifica la Direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.

Il Provvedimento, entrato in vigore lo scorso 5 agosto, introduce numerose novità: dalla disciplina del tirocinio professionale alla formazione continua, dal Registro dei revisori alla deontologia e scetticismo professionale, senza dimenticare le modalità di svolgimento della revisione e i principi di revisione.

Le modalità di svolgimento della revisione legale
Entrando nel dettaglio delle principali novità introdotte, si ritiene rilevante richiamare l’art. 13 del D.Lgs. 135/2016, con il quale sono stati introdotti i nuovi artt. da 10-bis a 10-quinquies del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

Il nuovo art. 10-bis espressamente prevede che il revisore legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione, è tenuto a valutare e documentare non solo il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività, ma anche l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza, la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione, e, nel solo caso delle società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.

I successivi articoli 10-ter e 10-quater si focalizzano invece sull’organizzazione interna della società di revisione o del revisore, e sull’organizzazione del lavoro.
Viene quindi chiesta al revisore legale o la società di revisione legale l’implementazione di un sistema di controllo interno della qualità, configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Più precisamente, il sistema di controllo interno della qualità dovrà comprendere le direttive e le procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività, per la formazione, il monitoraggio e il riesame di coloro che partecipano alla revisione, e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione, nel rispetto dell’art. 10-quater.
In ogni caso, viene chiarito che il sistema di controllo interno della qualità deve essere proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte.
Nello specifico caso, poi, delle società di revisione legale, è sempre necessario designare almeno un responsabile dell'incarico.

Il fascicolo di revisione
Il revisore legale (o la società di revisione) deve mantenere una registrazione relativa ad ogni cliente sottoposto a revisione, contenente:

  • la denominazione sociale;
  • l'indirizzo e il luogo di attività del cliente;
  • i responsabili della revisione (per le società di revisione);
  • i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

Il revisore legale (o la società di revisione legale) deve poi creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, il quale deve essere chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione.
Tutta la documentazione dovrà essere conservata per 10 anni dalla relazione di revisione.

Lo “scetticismo professionale”
Il Decreto Legislativo introduce il nuovo principio dello “scetticismo professionale”, in virtù del quale “il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori”.

La stessa disposizione fornisce quindi una definizione di “scetticismo professionale”, chiarendo che, con l’espressione in commento, si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

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