15 febbraio 2013

Senz’Albo tra bollini e riconoscimenti

Dopo l’entrata in vigore della legge, v’è la necessità di aumentare le iscrizioni alle associazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’entrata in vigore - Dalla scorsa domenica, 10 febbraio, è entrata ufficialmente in vigore la Legge n. 4/13 sulle professioni non regolamentate. È quasi una settimana quindi che le categorie professionali cosiddette ‘senz’Albo’ si stanno avvalendo di un impianto normativo di riferimento. L’intento è stato soprattutto quello di fare ordine dove questo non esisteva se non in maniera ufficiosa, facendo altresì spazio a professioni che finora erano rimaste nell’ombra, prive di tutele e di garanzie per professionisti e clienti.

L’obbligo per i senz’Albo
– Questi professionisti non riuniti in Ordini né in Collegi, pur non avendo un Albo di appartenenza, hanno comunque la possibilità di organizzarsi in associazioni professionali con un sistema disciplinare e deontologico condiviso. Iscriversi a siffatte forme associazionistiche, di tipo volontaristico, non è però un obbligo, nel senso che un soggetto che svolge una qualsiasi professione intellettuale non deve per forza iscriversi alle associazioni di riferimento. È invece obbligatorio che lo stesso indichi, in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, gli estremi della legge che regola la professione e le attività che sta svolgendo. Qualora il professionista dovesse venir meno a siffatto dovere, verrà sanzionato per pratica commerciale scorretta alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 206/05, vale a dire il Codice del consumo.

La norma Uni e i ‘bollini’ – Ciò detto, si aggiunge che, a prescindere dall’iscrizione o meno a un’associazione, ciascun professionista ‘senz’Albo’ ha la possibilità di richiedere un certificato che attesti la propria conformità alla norma Uni della professione, qualora ovviamente questa esista in riferimento all’attività svolta. La questione dei ‘bollini qualità’ è invece legata all’iscrizione all’associazione professionale. A ben vedere, si tratta di ulteriori attestazioni di competenze e capacità rilasciate l’associazione, l’intento è quello di allettare il professionista invogliandolo a iscriversi.

Competenze e tutele
– Il punto è che l’adesione a un’associazione professionale non è un obbligo, ciononostante è caldamente consigliata al professionista sia per ottenere una tutela completa sia per poter certificare la propria competenza. Inoltre, la questione delle tutele e della garanzia viene altresì estesa al cliente, che rivolgendosi all’associazione di riferimento potrà constatare l’effettiva capacità e qualifica del professionista al quale ha chiesto una prestazione. Le associazioni sono costituite su base volontaristica e non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva, queste hanno il compito di valorizzare le qualifiche degli iscritti, di garantire la conformità al codice deontologico, di agevolare la scelta e la tutela dei clienti rispettando le norme di concorrenza. Purtroppo però, ad oggi, solo due/tremilioni di professionisti senz’Albo aderiscono a una delle 40 associazioni che fanno parte del CNA professioni, si tratta di una vera e propria minoranza. Diversi sono gli espedienti che le associazioni stanno sperimentando per invogliare all’iscrizione, uno è proprio quello inerente i già citati ‘bollini qualità’ e si spera che possano servire tutti a imprimere una forte virata, spingendo i professionisti ‘senz’Albo’ alla volta di una maggiore sicurezza e protezione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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