24 dicembre 2016

SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO CNDCEC – UIF PER L’INVIO DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

In base alla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, anche i commercialisti – contemplati espressamente, dall’art. 12, tra i professionisti suoi destinatari – sono tenuti alla segnalazione di quelle operazioni che sanno o ritengano ragionevolmente sospette ai sensi dell’art. 41 del citato D. Lgs., anche in base agli indicatori di anomalia proposti dalla UIF - l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.
Dette segnalazioni, ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto, possono essere trasmesse dai professionisti direttamente alla stessa UIF ovvero ai loro Ordini professionali.
Precisa a riguardo il 2° comma dello stesso articolo che “Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti…sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia.”
Gli Ordini dei Commercialisti sono stati all’uopo designati col decreto interministeriale del 4 maggio 2012, il quale ha peraltro rinviato ad un apposito protocollo da sottoscriversi tra UIF e CNDCEC la determinazione delle modalità di trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette.
Ed è appunto il detto protocollo che nei giorni scorsi è stato sottoscritto tra Gerardo Longobardi, quale Presidente del CNDCEC, e Claudio Clemente, Direttore Generale dell’UIF.
In base a tale accordo il Consiglio Nazionale può ora ricevere dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette previste dalla normativa indicata e conseguentemente trasmetterle integralmente e senza ritardo, in via telematica, alla UIF, prive del nominativo del segnalante. A tal ultimo fine dovranno essere adottate idonee misure per garantire l’assoluta riservatezza sui nominativi e sull’identità dei professionisti segnalanti e sul contenuto delle segnalazioni stesse.
Il CNDCEC si è pertanto impegnato nella realizzazione di un software che soddisfa l’esigenza di ricezione delle segnalazioni in forma anonima: il professionista segnalante, tramite esso, potrà far pervenire in modalità criptata i dati della segnalazione al Consiglio Nazionale che, a sua volta, provvederà a caricare il relativo file nella piattaforma predisposta dalla UIF, ottenendone una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente il numero protocollo assegnato e l’ID univoco della segnalazione. Attraverso l’associazione tra numero di protocollo ricevuto ed ID univoca sarà quindi possibile riferire la segnalazione che identificano ad eventuali comunicazioni (integrazioni o altro) successive.
Nel commentare l’importanza dell’accordo sottoscritto, tanto il Presidente Longobardi che il Consigliere delegato alla materia, Attilio Liga, hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando peraltro quanto lo stesso sia utile a precorrere uno strumento cui il CNDCEC avrebbe dovuto predisporre di qui a poco, e cioè la bozza di decreto attuativo della quarta direttiva comunitaria (attualmente in pubblica consultazione), la quale prevede espressamente che gli “organismi di autoregolamentazione (tra i quali rientrano gli ordini professionali) ricevano le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF”.

In base alla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, anche i commercialisti – contemplati espressamente, dall’art. 12, tra i professionisti suoi destinatari – sono tenuti alla segnalazione di quelle operazioni che sanno o ritengano ragionevolmente sospette ai sensi dell’art. 41 del citato D. Lgs., anche in base agli indicatori di anomalia proposti dalla UIF - l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.
Dette segnalazioni, ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto, possono essere trasmesse dai professionisti direttamente alla stessa UIF ovvero ai loro Ordini professionali.
Precisa a riguardo il 2° comma dello stesso articolo che “Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti…sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia.”
Gli Ordini dei Commercialisti sono stati all’uopo designati col decreto interministeriale del 4 maggio 2012, il quale ha peraltro rinviato ad un apposito protocollo da sottoscriversi tra UIF e CNDCEC la determinazione delle modalità di trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette.
Ed è appunto il detto protocollo che nei giorni scorsi è stato sottoscritto tra Gerardo Longobardi, quale Presidente del CNDCEC, e Claudio Clemente, Direttore Generale dell’UIF.
In base a tale accordo il Consiglio Nazionale può ora ricevere dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette previste dalla normativa indicata e conseguentemente trasmetterle integralmente e senza ritardo, in via telematica, alla UIF, prive del nominativo del segnalante. A tal ultimo fine dovranno essere adottate idonee misure per garantire l’assoluta riservatezza sui nominativi e sull’identità dei professionisti segnalanti e sul contenuto delle segnalazioni stesse.
Il CNDCEC si è pertanto impegnato nella realizzazione di un software che soddisfa l’esigenza di ricezione delle segnalazioni in forma anonima: il professionista segnalante, tramite esso, potrà far pervenire in modalità criptata i dati della segnalazione al Consiglio Nazionale che, a sua volta, provvederà a caricare il relativo file nella piattaforma predisposta dalla UIF, ottenendone una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente il numero protocollo assegnato e l’ID univoco della segnalazione. Attraverso l’associazione tra numero di protocollo ricevuto ed ID univoca sarà quindi possibile riferire la segnalazione che identificano ad eventuali comunicazioni (integrazioni o altro) successive.
Nel commentare l’importanza dell’accordo sottoscritto, tanto il Presidente Longobardi che il Consigliere delegato alla materia, Attilio Liga, hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando peraltro quanto lo stesso sia utile a precorrere uno strumento cui il CNDCEC avrebbe dovuto predisporre di qui a poco, e cioè la bozza di decreto attuativo della quarta direttiva comunitaria (attualmente in pubblica consultazione), la quale prevede espressamente che gli “organismi di autoregolamentazione (tra i quali rientrano gli ordini professionali) ricevano le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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