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La questione della trasparenza - All’articolo 4 del decreto ministeriale n. 34, ossia quello che regolamenta le società tra professionisti operative dal prossimo 22 aprile, si pone il focus sulla questione della trasparenza, uno dei requisiti fondanti di questo genere societario. Si tratta di un principio che dovrà essere stabilito al primo contatto col cliente, ancor prima che questi decida di richiedere alla società la prestazione professionale di cui necessità.
L’elenco dei soci - In sostanza, il suddetto decreto ministeriale stabilisce che le società tra professionisti o quelle multidisciplinari debbano informare il cliente (o l’eventuale cliente) circa i propri diritti. Tra questi vi è, nello specifico, quello di scegliere il professionista socio al quale affidare l’incarico professionale. Come fa il potenziale cliente a conoscere le competenze e nominativi di ciascun socio? Ebbene, sarà obbligo della società fornire al cliente l’elenco dettagliato dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascun socio, così che quegli possa scegliere in piena libertà e autonomia da chi essere rappresentato. Allo stesso tempo, il cliente dovrà altresì visionare l’elenco dei soci di mero investimento, al fine di individuare eventuali conflitti d’interesse. Il cliente dovrà anche esser messo al corrente circa i collaboratori dei quali si avvarranno i professionisti nello svolgimento dell’incarico.
Conferimento e scrittura privata – Il conferimento d’incarico avverrà a mezzo di una scrittura privata tra la società professionale e il cliente. L’atto verrà sottoscritto da entrambe le parti su duplice copia originale. La sottoscrizione del cliente è essenziale in quanto vale come ricevuta di copia. In sostanza, è la medesima prassi che in genere devono seguire i singoli professionisti. La scrittura privata dà prova che la società ha rispettato i propri obblighi di comunicazione trasparente circa le proprie professionalità e i propri investitori, segnalando altresì il professionista (o i professionisti) scelti dal cliente per lo svolgimento della prestazione richiesta. Ovviamente nessun tipo di attività, consulenza o prestazione potrà svolgersi prima della sottoscrizione da parte dello stesso cliente. L’atto scritto segnalerà la data e il luogo dell'incontro, i dati anagrafici del cliente e del legale rappresentante della società, nonché una premessa nella quale si specifica che il cliente è stato pienamente informato ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 34/2013. Poi, a conferma dell’accettazione del conferimento d’incarico, bisognerà specificare l’oggetto, il compenso pattuito e i termini di corresponsione dello stesso. Gli elenchi dei soci professionisti, dei collaboratori e dei soci di capitale verranno allegati all’atto scritto.
Focus sulla riservatezza e sull’antiriciclaggio – Oltre a specificare la normativa di riferimento (quindi il citato decreto ministeriale), la scrittura privata tra stp e cliente dovrà contenere l’autorizzazione di quest’ultimo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy). S’intende dunque che si dovrà chiaramente indicare quale socio professionista e quali collaboratori saranno espressamente ed esclusivamente autorizzati a un siffatto trattamento dei dati personali del cliente. Questi soggetti saranno eventualmente ritenuti responsabili. Altro elemento importante nel conferimento dell’incarico riguarda al discussa materia dell’antiriciclaggio. Così come avviene per il professionista singolo, anche le società tra professionisti ne dovranno dare informazione al cliente. Pertanto la società dovrà prevedere un’informativa specifica circa gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione stabiliti in materia di antiriciclaggio.