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Il Pronto Ordini del Consiglio - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha risposto con il Pronto Ordini 170/2011 ad una richiesta di chiarimenti in riferimento alla determinazione dei compensi in mancanza di uno specifico conferimento d’incarico per l’attività concernete la consulenza economico-finanziaria, necessaria per la redazione di un piano rispetto al quale si articola la gestione di un componimento amichevole finalizzato all’ottenimento della moratoria dei pagamenti.
Nel quesito, il professionista chiede la liquidazione di una parcella nella quale sono indicati sia gli onorari spettanti per la gestione di un componimento amichevole, sia quelli per la consulenza finanziaria concretizzatasi nella stesura del piano presentato alle banche per la concessione della dilazione dei pagamenti. Il problema consiste nella valutazione in merito alla corretta quantificazione dei due distinti onorari determinati ai sensi degli articoli 43 e 53 del D.P.R. 145/1994.
L’art. 43 della Tariffa Professionale - L’articolo 43 TP al comma 1, disciplina gli onorari spettanti per le prestazioni svolte per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, al comma 3 si precisa che agli onorari determinati ai sensi del comma 1, possono essere aggiunti quelli relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. Il commentario della vecchia tariffa professionale, ha interpretato tale disposizione (comma 3) nel senso che si può consentire la cumulabilità di più onorari specifici qualora siano svolte delle prestazioni ulteriori, non accessorie a quella principale.
Assenza di uno specifico incarico - Nel caso dell’assenza di uno specifico incarico, la sussistenza del legame di strumentalità tra le due prestazioni (nel nostro caso redazione del piano e componimento amichevole), va ricercata nella relazione esplicativa rilasciata dal professionista e dalla documentazione presentata per la liquidazione della parcella.
Il caso in esame - Nel caso in esame presentato al Consiglio, nella documentazione presentata, emerge la stretta connessione tra le due prestazioni, connessione che emerge nella relazione del commercialista, e nella scrittura privata di transazione in cui, viene sottoscritto dal Commercialista:
- Il professionista ha svolto prestazioni professionali consistenti nella gestione di un comportamento amichevole con i creditori finanziari della società, all’esito del quale la società stessa ha ottenuto la dilazione dei pagamenti in linea capitale di tutte le scadenze legate all’indebitamento relativo ai finanziamenti di lungo e medio termine ed il mantenimento delle linee di credito e dei relativi affidamenti nel breve termine mediante, anche, la redazione di un piano di rilancio e rimodulazione del debito presentato alle banche.
La connessone tra le prestazioni - Dalla relazione, emerge la connessione tra le due prestazioni e la necessità della preventiva redazione del piano al fine di giungere alla individuazione della soluzione da proporre agli istituti di credito. Da ciò si deduce che nel caso in oggetto, possono trovare applicazione i soli onorari determinati applicando l’art. 43 TP della tariffa professionale e le eventuali maggiorazioni e indennità spettanti. Gli onorari di cui all’art. 53 della tariffa, avrebbero potuto trovare applicazione solo nel caso in cui al professionista fossero stati conferiti due distinti incarichi.