30 luglio 2016

Unagraco e il primo Codice delle Sanzioni disciplinari dei commercialisti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Una novità assoluta per i commercialisti caratterizzerà l’inizio del 2017. La prova concreta che la nostra Categoria non teme più di auto disciplinarsi ma è invece d'esempio per tutta la Nazione.

Si tratta del primo Codice delle Sanzioni disciplinari dei dottori commercialisti ed esperti contabili, approvato definitivamente dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, ideale completamento del Codice Deontologico (in vigore dal 1° marzo 2016), in cui finalmente avranno attuazione i principi di proporzionalità, gradualità e uguaglianza nell’applicazione delle sanzioni. Il Codice, infatti, consentirà per la prima volta di garantire sull’intero territorio una uniforme regolamentazione disciplinare, fornendo ai Consigli di disciplina territoriali un quadro di riferimento puntuale in ordine alle specifiche conseguenze sanzionatorie da ricondurre alla violazione di ognuno dei doveri posti in capo agli iscritti dal Codice Deontologico. Un traguardo collettivo all’insegna di una maggiore chiarezza che ha visto una grande partecipazione in fase di consultazione da parte dell’intera Categoria, facendo confluire nel testo definitivo osservazioni, riflessioni e contributi da parte degli Ordini.

In tal modo si è andata definendo in maniera più precisa anche la responsabilità dei commercialisti: nulla sarà più lasciato al caso, ad ogni violazioni alla deontologia corrisponderà adesso una sanzione effettiva e concreta, dalla censura alla sospensione, fino alla radiazione dall’Albo. Il Consiglio ha, infatti, individuato disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni, sulle circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle singole fattispecie. Ad esempio, la reiterazione del comportamento figura fra le circostanze aggravanti mentre un’attenuazione della sanzione è prevista per l’errore commesso in buona fede ed è stata espressamente prevista la possibilità di comminare la sospensione da uno a due anni in luogo della radiazione laddove l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato. Dalla punibilità della violazione del dovere di competenza e qualità nella prestazione a quella per la mancata formazione professionale o per l’obbligo di copertura assicurativa. Resta, tuttavia, confermata l’estrema rilevanza del potere discrezionale dei Consigli di disciplina nella graduazione della “pena”, con particolare riferimento alla quantificazione dei periodi di sospensione dall’esercizio professionale comminabili.

È la prima volta che viene definito dal Consiglio Nazionale un documento che non lascerà più spazio ad interpretazioni, garantendo così una parità di trattamento per i commercialisti di ogni Ordine”, ha commentato il Presidente Nazionale UNAGRACO, Giuseppe Diretto, “è senza dubbio da apprezzare lo sforzo del Consiglio e della relativa Commissione che ha portato all’elaborazione di un provvedimento di questo tipo, che sarà sicuramente un utile strumento di uguaglianza per tutta la Categoria”.

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