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Premessa – Secondo la Banca d’Italia, le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a più alto rischio di riciclaggio, in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono a loro legate (ad esempio in virtù di rapporti d’affari).
Adeguata verifica della clientela - I destinatari degli obblighi antiriciclaggio applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall’autonoma valutazione del destinatario. Le misure rafforzate si applicano anche quando c’è una qualificazione di persona politicamente esposta e questa assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.
Obblighi intermediari - Ciascun intermediario definisce le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; l’intensità e l’estensione delle verifiche vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, secondo il principio di proporzionalità. Al fine di individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta, i destinatari, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.
Autorizzazione - Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di persona politicamente esposta, l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo sono autorizzati dal Direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero da persona appartenente all’alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o servizio bancario richiesto). I soggetti cui è demandata l’autorizzazione all’instaurazione dei rapporti decidono in merito all’eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.
Cessazione della carica - I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno. Nel caso di operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte, i destinatari adottano misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione. A tal fine, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, acquisiscono una specifica attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.
Controllo costante - Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l’attendibilità degli stessi, non dà corso all’operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.