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Con l’Informativa n. 57/2026 del 26 marzo 2026, il CNDCEC ha comunicato agli Ordini territoriali l’approvazione, nella seduta del 18 marzo 2026, di nuovi strumenti di supporto destinati agli iscritti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007, alla luce dell’evoluzione normativa e in conformità alle Regole Tecniche emanate nel gennaio 2025. Tra questi figurano la modulistica per gli adempimenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, oltre alle indicazioni operative per la relativa compilazione.
Nella stessa informativa, il CNDCEC precisa che agli strumenti predisposti dal Consiglio nazionale si affiancano, come mero ausilio, anche fogli di calcolo, utili a riassumere le valutazioni del professionista sia per l’autovalutazione del rischio di studio sia per la valutazione del rischio del cliente e della prestazione professionale. Resta però fermo un principio di fondo: gli adempimenti antiriciclaggio non possono essere ricondotti a schemi automatici o a presunzioni generalizzate, perché richiedono sempre una valutazione concreta e motivata da parte del professionista.
La novità, dunque, è stata formalmente comunicata dal Consiglio nazionale proprio con l’Informativa 57/2026, indirizzata ai presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nel documento si legge che il Consiglio nazionale ha approvato due strumenti principali: la modulistica per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e le indicazioni operative per la compilazione della stessa. L’obiettivo dichiarato è offrire agli iscritti un supporto pratico nell’applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2007 e coordinata con le Regole Tecniche del 16 gennaio 2025.
Sia l’informativa sia il documento operativo insistono su un punto essenziale: la modulistica proposta dal CNDCEC ha natura meramente esemplificativa e non è obbligatoria. È pensata come guida, perché raccoglie gli elementi utili a effettuare le valutazioni richieste dalla normativa, ma non sostituisce in alcun modo il giudizio professionale. Lo stesso vale per i fogli di calcolo allegati come ausilio: il risultato che producono deve essere completato e integrato dal professionista, esplicitando gli elementi valutati e rendendo tracciabile l’iter logico seguito. Il sistema antiriciclaggio, infatti, resta fondato su un approccio basato sul rischio, che impone scelte motivate, coerenti e ricostruibili nel tempo.
Nel merito, le indicazioni operative accompagnano il professionista nelle principali fasi degli adempimenti: autovalutazione del rischio dello studio, adeguata verifica della clientela e conservazione di dati, documenti e informazioni. Per l’adeguata verifica, il documento richiama i modelli relativi alla determinazione del rischio effettivo, alla raccolta dei dati identificativi, all’istruttoria del cliente, alle dichiarazioni richieste e al controllo costante nei rapporti continuativi. L’adempimento consiste, in particolare, nell’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, nell’acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale e nello svolgimento del controllo costante quando il rapporto è continuativo.
Accanto a ciò, l’Informativa 57/2026 richiama anche una scadenza precisa: entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista dovrà aggiornare l’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale rispetto al pericolo di non intercettare fattispecie di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o della proliferazione delle armi di distruzione di massa nell’esercizio dell’attività. Un passaggio che rende particolarmente attuale la diffusione della nuova modulistica e delle istruzioni operative, pensate proprio per aiutare gli iscritti a strutturare in modo più ordinato e consapevole i propri presìdi antiriciclaggio.