26 gennaio 2018

Agenti immobiliari senza polizza obbligatoria: arrivano le sanzioni

Autore: PASQUALE PIRONE

Ai sensi del comma 5-bis art. 3 Legge n. 39/1989, è stabilito che “per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti”. La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) è intervenuta ad integrazione della predetta previsione normativa fissando una sanzione per gli agenti immobiliari che risultano privi di tale copertura.

Ad ogni modo Il MISE, con nota Prot. n. 515950/2001 e Prot. 503649/2002, aveva stabilito l'ammontare minimo di copertura della polizza, nelle seguenti misure:

  • euro 260.000,00 per le ditte individuali;
  • euro 520.000,00 per le società di persone;
  • euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

Si tratta, comunque, di massimali che possono essere innalzati a seconda di quelle che sono le esigenze professionali del mediatore.

E’ opportuno ricordare che ad oggi, per chi vuole esercitare l’attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, è stato soppresso il relativo ruolo ed elenchi camerali. La Legge n. 122/2010, di conversione del decreto-legge n. 78/2010, ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A,. per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti. Pertanto, chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento. La S.C.I.A. deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.); deve essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese; deve contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.

Tra la documentazione obbligatoria da inoltrare/autocertificare vi rientra, quindi, anche una copia della polizza assicurativa dalla quale sia evincano i seguenti dati:

  • data di decorrenza;
  • data di scadenza;
  • soggetto contraente/assicurato;
  • massimale.

La menzionata polizza dovrà coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l'attività di mediazione nell'ambito dell'impresa (dunque, anche dipendenti, collaboratori, ecc.). La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività e l'agente che esercita l'attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.

La sanzione – Al comma 993 della Legge n. 205/2017, testualmente è riportato che “Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000”.

Dunque, il legislatore, a tutela della clientela, ha rafforzato ancora di più l’obbligo assicurativo in capo all’agente immobiliare, prevedendo la possibile comminazione di una sanzione (minimo 3.000 euro) nel caso in cui questi violi l’onere assicurativo di cui al primo periodo del citato comma 5 bis art. 3 Legge n. 39/1989.

Un’osservazione da avanzare riguarda, tuttavia, l’ambito soggettivo della sanzione, visto che la novità normativa disposta dalla manovra di bilancio 2018 fa espresso riferimento agli “agenti immobiliari”: e per gli altri soggetti che svolgono l’attività di mediatore?
Si attendono eventuali interventi chiarificatori in merito.

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