18 febbraio 2022

Assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali: determinazione della spesa imponibile

Autore: Luciana Giampà
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 78 del 7 febbraio 2022, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.

Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità, oggetto di rideterminazione, siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei de cuius), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, si ritiene che debba permanere l’applicazione della quota non imponibile dell’importo lordo spettante, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, del Tuir, teso a evitare la doppia imposizione fiscale.

In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”. La medesima disposizione prevede che tale “quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle ritenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi”.

Infine, si richiama il parere reso in risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 9542/2016, in relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l’abolizione, si è ritenuto, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ad evitare duplicazioni d’imposta, “che la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno”, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all’ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.
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