3 febbraio 2018

Bancarotta fraudolenta. Stop al concorso del sindaco

Cassazione Penale, sentenza depositata il 2 febbraio 2018

Autore: PAOLA MAURO
Il componente del collegio sindacale concorre nel reato di bancarotta fraudolenta con l'amministratore di fatto solo se emerge che le condotte distrattive sono conseguenza del mancato o carente svolgimento dei compiti di vigilanza. Si ricava dalla sentenza n. 51180/2018 pubblicata ieri dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, l’amministratore di fatto della società fallita ha architettato un “ingegnoso” artifizio contabile per distrarre fondi e un membro del Collegio sindacale è stato chiamato a rispondere anch’egli dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per omesso controllo.

Ebbene, per quanto riguarda il componente del Collegio sindacale, la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce è stata censurata dalla Suprema Corte sotto il profilo motivazionale, mancando una spiegazione convincente ed esaustiva, riguardo al modo in cui l’imputato avrebbe potuto impedire la commissione degli illeciti.

Il vizio di motivazione è stato prospettato dal difensore del professionista e sul punto gli Ermellini osservano che i componenti del collegio sindacale, secondo giurisprudenza consolidata, concorrono nel reato di bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2043 cod. civ. e ss., i quali non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione degli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, non solo a tutela dell’interesse dei soci ma anche dei creditori sociali.

Tuttavia, nella fattispecie, la Corte distrettuale non si esprime in modo adeguato sulla responsabilità concorsuale del sindaco, nel senso che non chiarisce – scrivono gli Ermellini - - «come quest’ultimo abbia contribuito causalmente alle condotte distrattive architettate e perpetrate dall’amministratore di fatto (…) attraverso la omissione del controllo e della vigilanza dovuta» La Corte territoriale non fornisce argomenti dimostrativi della possibilità da parte del sindaco «di evitare la consumazione del reato da parte dell’amministratore di fatto.»
La Corte territoriale non fornisce argomenti dimostrativi della possibilità da parte del sindaco «di evitare la consumazione del reato da parte dell’amministratore di fatto.»
Pertanto, per i Giudici di legittimità il ricorso è fondato e va accolto, ma la causa non è stata rinvita alla Corte d’appello salentina per il riesame, essendosi il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.
Gli Ermellini hanno invece disposto il rinvio agli effetti civili.
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