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Nelle ipotesi d’immobile ottenuto a seguito di provvedimento del Giudice (ad esempio, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.), per potere usufruire delle agevolazioni “prima casa” il contribuente deve necessariamente formulare la relativa richiesta prima della registrazione della sentenza o del decreto.
È quanto emerge dall’Ordinanza n. 11907 del 16/05/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di cassazione.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro, relativa all'anno 2012, emesso sul rilievo della mancanza di espressa richiesta dell'agevolazione nel corso del giudizio volto a ottenere la proprietà dell’immobile.
Secondo la prospettazione dell’Ufficio finanziario, la CTR meneghina è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2, comma 10, del D.L. n. 12/1985 e dell’articolo 1, Nota 2 bis Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, posto che, avendo ottenuto l'immobile a seguito di sentenza, la contribuente avrebbe dovuto richiedere espressamente l'agevolazione in sede giudiziale e tale richiesta sarebbe dovuta emergere finanche dalla pronunzia giudiziale.
Ebbene, per i Massimi giudici il motivo del ricorso è fondato.
Il caso concreto può essere deciso alla stregua del principio di diritto secondo cui: