Il giudicato favorevole si estende al coobbligato solidale che non ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento anche qualora la cartella riportante la pretesa sia stata pagata e poi impugnata. L’opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., non è impedita dal pagamento della cartella esattoriale allo scopo di evitare l’esecuzione forzata.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 2231/2018 della Corte di Cassazione,
in tema di solidarietà tributaria.
La Sezione Tributaria ha
accolto il ricorso proposto da una società di capitali che ha ricevuto una cartella di pagamento per il recupero delle maggiori imposte già richieste con avvisi di rettifica e liquidazione collegati a delle compravendite di terreno stipulate dalla stessa società, quale venditrice, e da quattro distinti acquirenti.
Nel caso di specie, le parti acquirenti hanno impugnato con successo gli avvisi di rettifica e liquidazione. Pertanto la società venditrice ha impugnato la cartella esattoriale
opponendo al Fisco il giudicato favorevole ai coobbligati ex art. 1306 cod. civ.
L’art. 1306 cod. civ. stabilisce: “
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.”
Ebbene, la C.T.R. della Lombardia ha respinto l’eccezione relativa all'estensione degli effetti favorevoli del giudicato,
poiché formulata dopo il pagamento della somma dovuta in via solidale. La Commissione Regionale ha rilevato che la cartella in questione era stata pagata
lo stesso giorno della proposizione del ricorso
e che non c’era prova dell'anteriorità dell’impugnazione rispetto al pagamento, per cui lo stesso
doveva considerarsi "spontaneo"e dunque ostativo all'estensibilità del giudicato più favorevole ottenuto dai condebitori solidali. Ad avviso dei Giudici di legittimità, però, la C.T.R. ha sbagliato a decidere il caso
basandosi su una mera questione cronologica.
Nella specie, infatti, deve trovare applicazione il principio secondo cui:
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“l'acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell'atto fosse inferiore a quello reale, può - impugnando il suddetto avviso di liquidazione - opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l'acquirente), anche se non abbia impugnato l'avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest'ultimo caso essendo irripetibile quanto versato.” (Cass., n. 4641/2011; Cass. n. 7334/2008; Cass. n. 12014/2006).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che
non può definirsi spontaneo il pagamento di una cartella, eseguito solo all'atto della sua ricezione,
allo scopo di evitare l'esecuzione forzata, e accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima (Cass. n. 4531/2009).
La sentenza impugnata, pertanto, è stata annullata dagli Ermellini, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinché applichi i principi sopra indicati, provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.