9 gennaio 2019

Contratti di somministrazione lavoro: obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio

Autore: Ketti Fisichella
Premesso che il contratto di somministrazione lavoro è una tipologia di forma lavorativa che ha sostituito il lavoro interinale istituito dalla Legge 196/1997 (pacchetto TREU), per la quale un'agenzia, definita Agenzia per il Lavoro, debitamente autorizzata secondo precise regole previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore; ciò premesso, si rappresenta che l’art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede che l’utilizzatore è tenuto a comunicare ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente (01 gennaio - 31 dicembre) e la durata degli stessi.
Inoltre, è necessario che vengano indicati anche il numero dei lavoratori somministrati e la relativa qualifica.

La mancata comunicazione comporta, così come previsto dall'art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2015, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'azienda utilizzatrice, che vanno da € 250,00 ad € 1.250,00, sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione che in caso di non corretto assolvimento.
Trattandosi di scadenza “imminente” è bene che le aziende si attivino a richiedere alle Agenzie per il Lavoro, i dati necessari alla redazione della comunicazione inerente l'anno 2018 da trasmettere entro il 31 gennaio 2019 per evitare di incorrere in sanzione.

La trasmissione dei dati sopra esposti, potrà avvenire tramite consegna a mano, posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
La comunicazione annuale, però, non è l’unico onere a carico dell'azienda utilizzatrice in quanto, prima del ricorso alla somministrazione, ovvero entro cinque giorni in caso di motivate ragioni di urgenza, l'azienda è tenuta ad inviare un'informativa alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con la chiara indicazione del numero dei lavoratori somministrati e la relativa motivazione che ne ha comportato la necessità di utilizzo.

In questa particolare “epoca storica” preme rappresentare che, prima di attivare contratti di somministrazione lavoro, è necessario che le aziende si accertino che le Agenzie per il Lavoro siano debitamente accreditate, che utilizzino il CCNL di riferimento e che tutte le regole vengano rispettate; ad esempio è necessario che tutti i dipendenti somministrati ricevano lo stesso trattamento economico e normativo applicato per i dipendenti direttamente assunti dall'azienda utilizzatrice.

Inoltre, anche il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato “acausale”, può avere una durata massima di dodici mesi, superati i quali è necessario l'indicazione delle causali nel contratto stipulato tra somministratore e lavoratore, ma che riguardano l'azienda utilizzatrice.
Il lavoratore, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Dignità, può impugnare il contratto entro il termine di 180 giorni dalla stipula.

In sede giudiziaria sarà onere dello stesso dimostrare se il ricorso alla somministrazione sia stato eseguito nei limiti di legge (esigenze temporanee, sostitutive, evento non programmabile significativo). Al rischio di impugnazione del contratto di somministrazione, si aggiungono comunque i costi che le aziende sono tenute a sostenere e che comprendono il contributo addizionale pari all'1,4% dovuto dal datore di lavoro, maggiorato dello 0,50% per ogni rinnovo, ed il contributo a carico dell’agenzia che stipula il contratto di somministrazione pari al 4%.
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