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Deve essere disconosciuta la natura non commerciale di un ente, laddove, da una valutazione globale dei comportamenti, risulti l'assenza di un effettivo rapporto associativo e una gestione sostanzialmente privatistica dell'associazione. L’art. 149 del TUIR indica i parametri a cui far riferimento per la perdita della qualifica di ente non commerciale, compresa l'assenza nei rendiconti di qualsiasi riferimento a proventi e beni di carattere istituzionale.
Il caso – La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 798/4/18 del 14 settembre 2018, ha risolto un contenzioso in tema di disconoscimento della natura non commerciale di un’associazione.
Nel caso di specie, un’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di PVC della GdF, dal quale era emerso che l'attività svolta dall'organizzazione, consistente nell'organizzazione di gite scolastiche e centri estivi per ragazzi nel periodo primavera-estate, era in realtà un’attività commerciale.
Veniva pertanto dichiarata la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L 398/91 e accertati il volume di affari imponibile ai fini IVA e il reddito imponibile a fini Ires, oltre che i compensi corrisposti a collaboratori e animatori, sui quali era stata omessa la ritenuta Irpef.
Gli elementi essenziali che connotavano lo svolgimento di attività commerciale, secondo l’Amministrazione finanziarie, erano in particolare i seguenti:
Il ricorrente, per conto suo, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, affermando che le irregolarità contestate erano solo di tipo formale, laddove, a suo avviso, l’effettività del rapporto associativo era in realtà un diritto per gli associati, che non erano obbligati ad esercitarlo.
La perdita della qualifica di ASD, per l'Associazione, che risultava regolarmente iscritta al Registro Regionale, secondo il ricorrente, non poteva quindi essere fondata solo su elementi formali, dovendo poggiare su aspetti sostanziali, che l’Ufficio non aveva dimostrato.
La decisione - La Commissione Tributaria, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, respingeva il ricorso.
Evidenziano infatti i giudici di merito che in questi casi è necessaria una valutazione globale dei comportamenti, da cui risulti il rispetto, in concreto, di modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.
Gli elementi su cui si fondava l'atto impugnato attenevano peraltro a comportamenti concreti, che evidenziavano l'assenza di un effettivo rapporto associativo e una gestione sostanzialmente privatistica dell'associazione da parte dei due fratelli e dei loro familiari, sia per quanto riguardava la mancanza di una concreta partecipazione degli altri associati alle decisioni e sia per quanto riguardava la gestione finanziaria, come rilevato anche dall'utilizzo del conto corrente bancario, con bonifici, per importi rilevanti non giustificati, a favore della moglie di uno dei due fratelli.
La CTP evidenzia del resto come l'art. 149 del TUIR indica i parametri a cui far riferimento per la perdita della qualifica di ente non commerciale, laddove l'assenza nei rendiconti di qualsiasi riferimento a proventi e beni di carattere istituzionale non può che evidenziare la prevalenza dell'attività commerciale.
Conclusioni – La possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 4 del Dpr n. 633 del 1972 e 148 del TUIR deriva dal concorso di due circostanze: