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Dopo l’entrata in vigore, a partire dall’1 luglio 2018, del nuovo divieto di corresponsione in contanti delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con alcune note (n. 6201, 5828 del 2018) per specificare limiti e modalità di applicazione delle nuove regole. on è più possibile erogare in contanti anche un acconto di stipendio, seppure di modesta entità, né alcun’altra somma esposta nel LUL.
La norma è volta a contrastare non soltanto il fenomeno delle “false assunzioni” ma anche la prassi di corrispondere ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo sottoscrivere al lavoratore un LUL in cui è esposta una retribuzione regolare. Si tratta, quindi, di una grave violazione del diritto dei lavoratori di percepire una giusta retribuzione sancito dall’ articolo 36 della Costituzione.
Modalità di pagamento ammesse - Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni attraverso le modalità tracciabili espressamente previste dal Legislatore con l’art. 1, c. 910-915 della Legge di Bilancio 2018.La ratio della norma è quella di contrastare il pagamento di una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta; prassi che prevedeva l’obbligo del lavoratore di dichiarare di aver percepito l’effettiva somma risultante dalla busta paga.
I pagamenti devono essere effettuati attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
Parimenti, non rientrano, nell’obbligo di tracciabilità:
Modalità di calcolo della sanzione - L'Ispettorato Nazionale del lavoro, ha fornito precise indicazioni sulla modalità di calcolo della sanzione amministrativa precisando che il regime sanzionatorio si applica con riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e di conseguenza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non dipende dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma, nel caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.