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A poco più di due mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di pagamento con modalità tracciabili delle retribuzioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad intervenire in materia con la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, fornendo alcune indicazioni operative in ordine alle modalità con cui il personale di vigilanza è chiamato ad effettuare i controlli.
Il personale ispettivo invierà richiesta di informazioni agli Istituti di credito tramite il modello che l’Ispettorato fornisce in allegato alla nota. Lo stesso dovrà essere inviato, a mezzo PEC o via fax, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento.
Chiarimenti su emolumenti esclusi - Con l’occasione viene specificato nuovamente che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, a qualunque titolo. Restano dunque escluse le spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Chiarimenti su modalità di pagamento - L’Ispettorato chiarisce che, stante il tenore letterale della norma, è ammissibile il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni: in tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.
Anche il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” è ammesso qualora sia riportata l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione: