6 febbraio 2018

I debiti in bilancio alla luce de nuovi OIC

Autore: FRANCESCO CREACO
Nell'articolo pubblicato il 2/1/2018 ("OIC: ultime correzioni ai principi contabili nazionali") sono stati segnalati gli ultimi emendamenti apportati dall'Organismo Italiano di Contabilità ad alcuni principi contabili nazionali la cui applicazione, come abbiamo visto, decorre dal 1 gennaio 2017.

Tali correzioni, richieste dagli operatori del settore al termine delle operazioni di chiusura dei bilanci 2016, hanno riguardato numerosi principi contabili, tra i quali l'OIC 19 ("Debiti").

Una delle correzioni ha riguardato l'introduzione del paragrafo 21A con il quale l'Organismo Italiano di Contabilità, riprendendo il medesimo concetto previsto dal paragrafo 21 dell'OIC 15 ("Crediti"), ha previsto che la classificazione dei debiti deve essere effettuata sulla base della natura o dell'origine degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, prescindendo quindi dall'arco temporale entro cui le stesse passività devono essere estinte.

In altre parole, poiché la classificazione dei valori attivi di bilancio si basa sul criterio della destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria dell'azienda, non tenendo conto del tempo necessario alla trasformazione degli stessi in liquidità, anche la classificazione dei debiti deve seguire le medesime regole appena descritte.

La ratio di tale correzione risiede nel fatto che all'interno dell'OIC 19 non era prevista una disciplina simile a quella dell'OIC 15, da applicare nel caso specifico in cui si deve procedere alla classificazione di un debito commerciale scaduto, ma rinegoziato a lungo termine.
L'estinzione di un debito "vecchio" e la contestuale "nascita" di uno nuovo verso lo stesso soggetto ne comporta l'eliminazione contabile solo se le condizioni contrattuali del debito originario divergono in maniera sostanziale da quelli del "nuovo debito".

Nel caso in cui, ad esempio, la variazione dei termini contrattuali derivi dalle intervenute difficoltà finanziarie del debitore, il quale ha fatto ricorso ad un'operazione di ristrutturazione del debito, si dovrà procedere contabilmente alla cancellazione del debito originario ed alla contestuale rilevazione di un nuovo debito.

Pertanto, con l'introduzione del paragrafo 21A, è stata colmata la suddetta lacuna ed è stato, di fatto, equiparato il trattamento dei debiti con quello dei crediti.

Oltre alla suddetta correzione, il restyling operato dall'OIC ha riguardato l'operazione di ristrutturazione del debito, precedentemente trattato nel principio contabile OIC 6 (Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio), emanato nell'anno 2011 ed ora espressamente abrogato in virtù delle difficoltà applicative segnalate dagli operatori del settore, di seguito descritte.

Infatti, nel corso del 2017, l'OIC aveva avviato la revisione dell'OIC 6 mediante pubblicazione di un questionario finalizzato all'individuazione delle difficoltà operative eventualmente legate all'attuazione del principio in esame.

La maggioranza dei tecnici aveva evidenziato il diverso trattamento contabile dei costi di transazione derivanti da un'operazione di ristrutturazione del debito tra le società che applicano il criterio del costo ammortizzato e quelle che invece non lo applicano. Queste ultime, infatti, rilevano contabilmente i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione nell'anno d'imposta in cui si concretizza il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali mentre registrano i ricavi secondo il criterio della competenza.

Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore rileva un componente positivo quale differenza tra il valore contabile del debito originariamente iscritto in bilancio e quello del nuovo debito scaturito dall'operazione di ristrutturazione. In tal caso, i costi derivanti dall'intervenuta transazione saranno rilevati nel medesimo esercizio in cui si concretizza il beneficio.

Qualora, invece, si è in presenza di una riduzione degli interessi o della modifica della tempistica dei pagamenti il beneficio dovrà essere rilevato, mediante la tecnica dei risconti, secondo il criterio della competenza, da applicarsi per tutto il periodo in cui è previsto il pagamento del debito, previa costante valutazione della recuperabilità del debito.

In ultimo, la "confluenza" dell'OIC 6 nell'OIC 19 ha comportato l'aggiunta del paragrafo 81A e dell'appendice A.

Il paragrafo 81A illustra le informazioni aggiuntive da fornire in nota integrativa, ex art. 2427 commi da 1 a 6, inerenti l'operazione di ristrutturazione del debito, con preciso riferimento alla situazione di difficoltà finanziaria affrontata dall'impresa debitrice, alle caratteristiche principali dell'operazione ed agli effetti finanziari che la procedura produrrà nell'arco temporale interessato.
E' altresì previsto che dovrà essere fornita un'adeguata informativa tutte le volte in cui dovessero intervenire dei significativi cambiamenti nell'operazione di ristrutturazione del debito.

L'appendice A, parte integrante dello stesso principio contabile, è composto da quattro paragrafi contenenti:
  • la definizione dell'operazione di ristrutturazione del debito;
  • le modalità di ristrutturazione del debito, realizzabile con la modifica dei termini originari, con il trasferimento al creditore di una o di un gruppo di attività ad estinzione parziale o totale del debito oppure con l'emissione di capitale da assegnare al creditore;
  • la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing e la conseguente rimodulazione a conto economico sia del maxicanone che dei canoni stessi;
  • l'estinzione del debito mediante conversione dello stesso in capitale da realizzarsi mediante emissione di quote o azioni da assegnare al creditore.
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