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Per effetto del Decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244), convertito nella L. n. 19/2017), a decorrere dal 1° gennaio 2018 è divenuta operativa la norma che obbliga alle imprese che occupano almeno 15 dipendenti di assumere in maniera “automatica” i lavoratori disabili.
Le aziende interessate dall’adempimento hanno 60 giorni di tempo per assumere il disabile, e non più 12 mesi. Dunque, viene meno la disciplina che prevede l’assunzione del disabile solo in caso di nuova assunzione, in quanto le aziende che superano i 14 dipendenti dal 1° gennaio 2018 dovranno adeguarsi alla norma entro il predetto termine.
Excursus normativo – Si ricorda brevemente che il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, al Titolo I, Capo I, ha affrontato il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Si è proceduto, infatti, a innovare in modo significativo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità.
In particolare, l’art. 3 del Decreto in trattazione, attraverso la soppressione dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999, fa sì che, a partire dal 1° gennaio 2017 venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”.
Quindi, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall’obbligo).
Successivamente, è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2017 il quale non fa altro che rinviare di un anno l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano tra i 15 e 35 dipendenti di assunzione un disabile. Pertanto fino al 1° gennaio 2018, l'obbligo continuerà a scattare solo in caso di “nuove assunzioni”, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2016.
Il caso – Alla luce del nuovo criterio di computo dei lavoratori disabili, le aziende interessante hanno colto giustamente la palla al balzo fruendo dell’”incentivo assunzioni disabili” (art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015), che garantisce un notevole sconto sulla retribuzione da corrispondere. Purtroppo le risorse stanziate per quest’anno, che risultano essere pari a 53 milioni di euro, non riusciranno probabilmente a soddisfare le richieste di tutte le imprese, in quanto dopo pochissimi giorni sono stati bruciati ben 50 milioni di euro.
L’incentivo – Il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 10 ha introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono – a decorrere dal 1° gennaio 2016 - persone con disabilità, modificando così quanto finora previsto dall’art. 13 della L. n. 68/1999. Il beneficio, che varia sia in entità che per le modalità di richiesta rispetto a quanto precedentemente previsto, è volto a realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (v. INPS, Circolare n. 99/2016).
In particolare, si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Campo di applicazione - Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, soggetti all’obbligo di occupazione di persone con disabilità, come previsto dall’art. 3 della L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
Rapporti incentivati - Per quanto concerne i rapporti incentivati, l’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti: