Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rendere nota la Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, con riguardo alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
Tra le indicazioni fornite dall’Agenzia, figurano anche quelle relative alle “Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione (Rigo E32)”.
Premessa – Il decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014), convertito in Legge n. 164 del 2014, all’articolo 21 ha introdotto misure volte ad incentivare l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione.
A tal proposito, il Decreto Interministeriale 8 settembre 2015, aveva definito le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.
I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.
Il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l’unità immobiliare (Circolare 13.06.2016 n. 27, risposta 3.4).
L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:
È specificato, inoltre, che l’unità immobiliare deve:
Il limite di deducibilità – Nella Circolare viene specificato che, la deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile e spetta fino ad un importo massimo di euro 300.000. Detto importo è riferito all’immobile e al contribuente per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione.
In virtù di quanto sopra esposto, per ogni immobile la deduzione massima spettante è pari a euro 300.000 da suddividere tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso (come si osserva nella Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.9).
La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita ad un mutuo di valore non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di euro 300.000.
Infine, la deduzione, spetta per le spese di costruzione dell’unità abitativa sostenute tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, attestate dalla fattura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel limite massimo di euro 300.000.
La deduzione spettante per l’acquisto o per la costruzione dell’unità abitativa, è ripartita in otto quote annuali di pari importo, mentre, quella che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile non può essere rateizzata.
Il documento in esame precisa, inoltre, che la deduzione spetta a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il contratto di locazione.
È altresì specificato che, le spese sostenute per l’acquisto di immobili da dare in locazione, non consentono la deduzione se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.
L’Agenzia specifica anche che, la deduzione, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
A tal proposito, nella Circolare è chiaramente precisato che, qualora il contribuente fruisca della deduzione ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n. 133 del 2014, non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori.
Oltre a ciò, non può fruire della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all’articolo 1, comma 56, della Legge n. 208 del 2015.