8 gennaio 2018

Omesse ritenute certificate. Il Mod. 770 prova il reato?

Autore: PAOLA MAURO
Nel reato di omesse ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, in relazione ai fatti commessi fino al 21 ottobre 2015, il verdetto di colpevolezza si può basare esclusivamente sul modello 770 proveniente dal datore di lavoro?

Una risposta sarà presto fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere - dall’ordinanza n. 55486/2017 della Terza Sezione Penale - il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla prova del reato.

Il D.Lgs. 158/15 ha novellato la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/00 attraverso la riformulazione del modello legale ed elevando la soglia di punibilità del fatto reato da 50.000 a 150.000 euro.

Ai sensi della norma in vigore fino al 21 ottobre 2015: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.

La norma in vigore dal 22 ottobre 2015 recita invece: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.

Ebbene, con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'articolo 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nella precedente formulazione, si sono formati due orientamenti tra loro contrastanti:
  1. secondo l’orientamento più recente, spetta all'Accusa fornire la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione Modello 770 proveniente dal datore di lavoro. Questo orientamento, in sostanza, nega che sia possibile desumere automaticamente dal modello 770 l’avvenuta formazione e la consegna dei certificati ai sostituiti, occorrendo quanto meno che la presentazione del modello si accompagni ad altri indizi;
  2. secondo un orientamento più risalente, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal Pubblico Ministero mediante documenti, testimoni o indizi. Allo scopo è sufficiente l’allegazione, da parte del P.M., dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro.

Questione pendente. Ebbene, ora le Sezioni Unite Penali dovranno stabilire:
  • “Se, ai fini dell'accertamento del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituti d'imposta delle certificazioni delle ritenute fiscali sia o meno sufficiente l’acquisizione della sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”.
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