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Nel reato di omesse ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, in relazione ai fatti commessi fino al 21 ottobre 2015, il verdetto di colpevolezza si può basare esclusivamente sul modello 770 proveniente dal datore di lavoro?
Una risposta sarà presto fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere - dall’ordinanza n. 55486/2017 della Terza Sezione Penale - il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla prova del reato.
Il D.Lgs. 158/15 ha novellato la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/00 attraverso la riformulazione del modello legale ed elevando la soglia di punibilità del fatto reato da 50.000 a 150.000 euro.
Ai sensi della norma in vigore fino al 21 ottobre 2015: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.
La norma in vigore dal 22 ottobre 2015 recita invece: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.
Ebbene, con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'articolo 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nella precedente formulazione, si sono formati due orientamenti tra loro contrastanti: