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Attive, da mercoledì 4 luglio, le nuove disposizioni per quanto riguarda le operazioni straordinarie che vedono coinvolte le imprese sociali. A disporlo è l’art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017, dove al comma 1 si legge espressamente che “la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (enti religiosi), la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento”.
Il comma 2 stabilisce poi che “gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore”.
Il decreto di cui al citato comma 2 è arrivato in data 27 aprile 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 con entrata un vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione stessa. Il decreto, dunque, indica le modalità con cui le imprese sociali indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Resta fermo, invece, che alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal Codice civile.
Autorizzazione all’operazione straordinaria – Alla luce delle nuove regole è previsto che, al fine di porre in essere l’operazione straordinaria, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare (almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere all’operazione stessa (che sia di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda). A tale comunicazione andrà allegata una serie di documentazione necessaria alla valutazione di conformità dell'operazione al decreto in commento. In particolare, la comunicazione dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, e occorre allegarvi la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti oltre che la relazione degli amministratori (e la relazione giurata, in caso di operazione di cessione d’azienda o ramo d’azienda, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, la quale deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa stessa).
La situazione patrimoniale deve essere riferita:
a) in caso di trasformazione, cessione d’azienda o ramo d’azienda a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;
b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile.
La relazione degli amministratori deve indicare:
A tal proposito, infatti, si ricorda che il citato art. 12 comma 5, sancisce che nell’ipotesi di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti religiosi.