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I lavoratori dipendenti che si avvicinano al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia possono fruire di una specifica incentivazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time. La norma fa riferimento a tutti i fondi previdenziali, anche se sostitutivi o esclusivi, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria: dunque possono rientrarci potenzialmente anche i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap e ex Enpals, in possesso dei requisiti elencati nella tabella in calce.
Il diritto alla pensione cui la legge fa riferimento è esclusivamente quello al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Non sono ammessi al beneficio i lavoratori già impiegati part time, neanche qualora intendano ridurre ulteriormente l’orario di lavoro.
A tal proposito va ricordato che l’età pensionabile è pari a:
Le incentivazioni economiche - Il presupposto indispensabile è costituito dunque dalla stipula di un accordo individuale che preveda la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time con relativa riduzione dell’orario di lavoro fino ad una percentuale che deve essere non inferiore al 40% né superiore al 60%.
L’incentivazione in esame si sostanzia in un ulteriore elemento retributivo, inserito nel LUL, determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (pari al 23,81%) calcolata sulla quota di retribuzione non più erogata per effetto della riduzione di orario: tale incentivo non è imponibile a fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.
Esempi di calcolo:
Esempio 1 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 60%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 16.800
Incentivo: € 11.200 x 23,81% = € 2.667
Totale stipendio lordo = € 19.467
Stipendio mensile lordo = € 1.497
Contributi figurativi = € 3.696.
Esempio 2 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 50%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 14.000
Incentivo: € 14.000 x 23,81% = € 3.333
Totale stipendio lordo = € 17.333
Stipendio mensile lordo = € 3.696
Contributi figurativi = € 3.696.
Esempio 3 - Stipendio annuo lordo: € 28.000 (con part time 40%)
Stipendio annuo lordo riproporzionato € 11.200
Incentivo: € 16.800 x 23,81% = € 4.000
Totale stipendio lordo = € 15.200
Contributi figurativi = € 3.300.
Al lavoratore spetta inoltre l’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto, a tutela della misura del trattamento pensionistico.
Il ricorso al part-time agevolato determina, in favore del lavoratore, i seguenti benefici:
Il procedimento amministrativo - Il buon esito del procedimento non può prescindere dalla corretta gestione del flusso procedurale al quale la legge sottopone il riconoscimento dell’incentivo e che si articola come di seguito riportato: