5 febbraio 2018

Regime Iva delle cessioni gratuite alle ONLUS ed altri enti assistenziali

Autore: GIOVANNI PETRUZZELLIS
Nel novero delle operazioni esenti da IVA, l’articolo 10 comma 1 n. 12 del DPR 633/72 ricomprende le cessioni gratuite di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e delle ONLUS.

Senza la suddetta norma le cessioni in esame, ancorché gratuite, si qualificherebbero come imponibili, con la sola eccezione di quelle fuori campo IVA, relative a beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro, e di quelle afferenti beni per i quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione (cfr. articolo 2, n. 4, DPR 633/72).

Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per avvalersi del regime di esenzione, la disciplina va coordinata con quanto previsto dall’articolo 13, commi da 2 a 4, del D.Lgs. 460/97. La norma, infatti, stabilisce che i beni oggetto dell’attività ceduti a titolo gratuito si considerano distrutti ai fini IVA. Tale previsione consente di superare le criticità che si sarebbero altrimenti proposte con riferimento alla necessità di operare la rettifica della detrazione sugli acquisti effettuati a monte dei beni poi ceduti a titolo gratuito nei confronti dei predetti enti. La norma è applicabile limitatamente ai beni merce, non di lusso, che presentino imperfezioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 254/E del 20 giugno 2008, tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui la cessione gratuita riguardi beni esclusi dal mercato in quanto obsoleti.

Analoga previsione è prevista con riferimento alle cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinate agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. Anche per i beni in esame, pertanto, è escluso l’obbligo di rettificare la detrazione sugli acquisti operati a monte. Come chiarito nella circolare ministeriale n. 168 del 26 giugno 1998, la norma si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).

Per fruire delle agevolazioni in commento, sia relativamente al regime di esenzione, sia con riferimento al superamento degli obblighi di rettifica della detrazione, è necessario osservare una serie di adempimenti.

Nello specifico, le predette cessioni gratuite esenti da IVA devono essere dimostrate mediante una comunicazione scritta che il soggetto cedente deve inviare, almeno cinque giorni prima della consegna, all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente e alla Guardia di Finanza. Tale comunicazione deve riportare la data, l’orario e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni ed il valore degli stessi sulla base del prezzo di acquisto.

Relativamente alle cessioni gratuite di beni deperibili si segnalano le novità introdotte dalla Legge 166/2016 (c.d. normativa contro gli sprechi alimentari), con cui è previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica agli uffici dell’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite.

La comunicazione non è obbligatoria qualora l’ammontare del costo dei beni sia inferiore o pari a 15.000 euro oppure riguardi beni facilmente deperibili.

Il suddetto limite, in precedenza pari a 5.164,57 euro, è stato innalzato dall’articolo 1, comma 396 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) con effetti dal 1° gennaio 2016.

Ogni singola cessione deve essere documentata attraverso un documento di consegna o di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

Il cedente deve annotare nei registri IVA o in un apposito prospetto, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese entro il 15° giorno successivo a quello della cessione.

L’ente beneficiario è obbligato a predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, al fine di attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto. Lo stesso ente deve attestare l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionale, mediante un’apposita dichiarazione da consegnare all’impresa cedente.

La mancata osservanza anche di uno solo dei predetti adempimenti esclude la possibilità di considerare applicabile il regime di esenzione IVA. In questa eventualità le operazioni dovranno essere assoggettate al tributo assumendo la natura di cessioni imponibili al pari delle altre cessioni gratuite.
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