29 gennaio 2018

Settore cinematografico: modifiche al contratto a termine e apprendistato

Autore: DANIELE BONADDIO

Il 28 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 202, entrato in vigore il 12 gennaio scorso, recante “Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Il provvedimento normativo, composto da soli 4 articoli, detta nuove norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, individuando nuove regole per i contratti a termine e apprendistato.

Vediamoli nel dettaglio.

Finalità - Innanzitutto, appare opportuno specificare che il D.Lgs. n. 202/2017 è stato attuato in adozione alla L. n. 220/2016 che all’art. 35 ha previsto che il governo avrebbe dovuto emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della predetta legge (11 dicembre 2016) uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

Il Decreto Legislativo è stato adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
  • rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
  • prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

Contratto a termine - L'articolo 1 del D.Lgs. n. 202/2017 interviene nel corpus normativo dell’articolo 23, co. 2, lett. d) che disciplina la tipologia contrattuale del contratto a termine. In particolare, viene stabilito che i contratti conclusi per la produzione di opere audiovisive siano esenti dall'applicazione del cosiddetto "tetto", ossia del limite in base al quale il numero di contratti a tempo determinato, all'interno di una stessa azienda, non può eccedere il 20% dei contratti a tempo indeterminato.

Si ricorda che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Esistono però delle eccezioni a tale “plafond”, ossia contratti a tempo determinato conclusi:

  • nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  • da imprese start-up innovative;
  • per lo svolgimento delle attività stagionali;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
  • per sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Apprendistato professionalizzante - Nel successivo articolo 2 si stabilisce che le attività del settore dello spettacolo rientrano tra le attività svolte in cicli stagionali, rispetto alle quali la normativa vigente (art. 44, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015) riconosce la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, attraverso contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dunque, grazie al Decreto legislativo viene stabilito che anche le norme in materia di apprendistato trovano applicazione nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Classificazione delle professioni – L’art. 3 definisce le tempistiche per la classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo. Infatti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il MLPS, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

La classificazione è definita tenuto conto delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo e in particolare:

  • sviluppo e pre-produzione;
  • produzione;
  • post-produzione;
  • distribuzione;
  • esercizio.
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