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Il 28 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 dicembre 2017, n. 202, entrato in vigore il 12 gennaio scorso, recante “Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
Il provvedimento normativo, composto da soli 4 articoli, detta nuove norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, individuando nuove regole per i contratti a termine e apprendistato.
Vediamoli nel dettaglio.
Finalità - Innanzitutto, appare opportuno specificare che il D.Lgs. n. 202/2017 è stato attuato in adozione alla L. n. 220/2016 che all’art. 35 ha previsto che il governo avrebbe dovuto emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della predetta legge (11 dicembre 2016) uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.
Il Decreto Legislativo è stato adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
Si ricorda che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Esistono però delle eccezioni a tale “plafond”, ossia contratti a tempo determinato conclusi:
Dunque, grazie al Decreto legislativo viene stabilito che anche le norme in materia di apprendistato trovano applicazione nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
Classificazione delle professioni – L’art. 3 definisce le tempistiche per la classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo. Infatti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il MLPS, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.
La classificazione è definita tenuto conto delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo e in particolare: