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La decisione di adeguarsi o meno a Ge.Ri.Co. si fa sempre più dura specie alla luce degli effetti della crisi economica in atto. Il contribuente si trova dunque a dover scegliere se adeguarsi o meno, ma soprattutto si trova a fare i conti con le disponibilità economiche sempre minori.
In realtà la decisione dipende da molti fattori che proviamo a riepilogare di seguito. I correttivi possono però non essere sufficienti a cogliere tutti gli effetti della crisi economica, quindi il contribuente può trovarsi a fare i conti con ricavi stimati da Ge.Ri.Co. che non rispecchiano la sua situazione.
Vediamo quali sono gli elementi che deve considerare il contribuente per decidere se adeguarsi o meno al risultato degli studi di settore.
Sul punto va precisato che non vi è alcun automatismo applicativo derivante dalla non congruità allo studio di settore. Per cui essere “non congrui” non vuol dire automaticamente essere chiamati all’invito al contraddittorio sulla base degli studi di settore per l’accertamento da parte dell’Ufficio.
I contribuenti virtuosi (congrui e coerenti) rispetto all’applicazione degli studi di settore, possono fruire di una particolare copertura in termini di un possibile minor potere negli accertamenti da parte degli Uffici.
Il comma 9, art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi stessi, si realizzano una serie di effetti.
Nello specifico la norma dispone che, nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della Legge n. 146/1998), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Ge.Ri.Co.:
La predetta causa di esclusione interessa sia le società che non superino il test sui ricavi (comodo “tradizionali”) sia quelle in perdita sistematica (Provvedimento 11 giugno 2012, n. 87956).
Per quel che concerne però nello specifico il c.d. “effetto crisi” si fa presente che:
Giova inoltre menzionare anche un altro aspetto della vicenda, che attiene per lo più al c.d. “elemento psicologico”. In tal senso, infatti la possibilità di potersi adeguare al risultato di Ge.Ri.Co. potrebbe essere vista come un possibile “ombrello” destinato ad evitare l’insorgere di problemi futuri ben più gravi. Spesse volte, infatti, gli inviti conseguenti allo scostamento intercettato dallo studio di settore, rischiano di diventare fenomeni ben più invasivi, perché costituiscono il presupposto per controlli e verifiche di tipo analitico documentale, senza dimen-ticare il possibile utilizzo congiunto con il sintetico, con tutte le conseguenze del caso.