15 luglio 2023

Adeguati assetti e misure idonee: l’inquadramento del CNDCEC

Il documento di ricerca del CNDCEC del 7 luglio 2023 interviene sul tema, molto dibattuto, relativo all’istituzione di adeguati assetti individuando i caratteri, le finalità e il loro contenuto

Autore: Marcello Ascenzi
Il CNDCEC nel documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” del 7 luglio 2023 affronta diversi aspetti relativi all’istituzione degli assetti e delle misure idonee che tutte le imprese devono adottare, tra cui il contenuto, le finalità e i caratteri che devono contraddistinguere gli assetti.

Obbligo di istituire adeguati assetti
Le modifiche apportate alla normativa civilistica in tema di gestione di impresa dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) hanno introdotto specifici obblighi per gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, ossia per le società e gli enti collettivi che svolgono attività di impresa.
Il CCII, con l’art. 375, è intervento sulla disciplina dell’impresa in generale contenuta nel codice civile, inserendo nell’art. 2086 c.c. il secondo comma in cui sono previsti specifici obblighi gestori per le imprese. La richiamata disposizione richiede all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Regola di proporzionalità e imprese individuali
La norma prevede che gli assetti devono essere adeguati tenuto conto della natura e dimensioni dell’impresa, seguendo una regola di proporzionalità. Il documento del CNDCEC in commento precisa che per natura dell’impresa si debba intendere l’attività economica effettivamente esercitata, quindi, un’impresa che opera nel commercio al dettaglio dovrà avere un assetto adeguato rispetto a tale attività, diversamente un’impresa di costruzioni dovrà istituire assetti adeguati a monitorare tale diversa attività.
Imprese di minori dimensioni con processi meno complessi e rischi più contenuti richiederanno, dunque, l’istituzione di protocolli organizzativi più semplici.
L’impresa individuale, sia pure in applicazione della regola di proporzionalità che consente di avere un sistema più semplice di contabilizzazione, amministrazione, programmazione e controllo, non sfugge dagli obblighi in commento.
I principi generali del nuovo diritto della crisi, stabiliscono all’art. 3 co. 1 del CCII che gli imprenditori individuali devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Il successivo comma 3 dell’art. 3 CCII prevede che le misure idonee, da adottare da parte delle imprese individuali, e gli assetti, da istituire nelle società, devono consentire di:
  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dalla disciplina sulla composizione negoziata.
La norma, quindi, finisce per equiparare le misure idonee agli adeguati assetti, rendendo i due concetti sostanzialmente coincidenti, come sostenuto da dottrina e confermato nel documento in commento.

Definizione di assetti
La normativa individua il flusso di informazioni che un assetto adeguato deve essere in grado di produrre per mettere in condizioni l’imprenditore, l’organo amministrativo nelle società, di gestire consapevolmente l’attività.
Il documento del CNDCEC in commento prende spunto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del 2021 (attualmente in aggiornamento) per inquadrare gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.
Le Norme di comportamento richiamate definiscono l’assetto organizzativo come:
  1. il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità;
  2. il complesso procedurale di controllo;
  3. flussi informativi attendibili e efficaci tra organi e funzionali aziendali.

L’assetto amministrativo-contabile viene ricondotto alle direttive, procedure, e prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività dell’informativa societaria, in accordo con i principi contabili adottati.
In particolare l’assetto amministrativo ha una dimensione dinamica riguardando l’insieme delle procedure e dei processi che assicurano il corretto e ordinato svolgimento delle attività. L’assetto contabile è la parte degli assetti che consente la corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all’esterno dell’impresa.
Il sistema contabile non dovrà soltanto rappresentare in maniera economico contabile gli atti e fatti aziendali, ma dovrebbe consentire di elaborare previsioni, budget, supportare il piano industriale, tenendo conto delle prospettive, secondo la logica forward looking fatta propria dal diritto commerciale e della crisi di impresa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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