9 luglio 2025

Riforma del D.lgs. 231/2001, i Commercialisti sentiti al tavolo tecnico del Ministero della Giustizia

Un documento del Consiglio nazionale della categoria chiede un profondo ripensamento della norma che ne rafforzi la funzione preventiva, ne aumenti l’equità e ne migliori l’efficacia applicativa

Autore: Federico Aiello
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), tramite il suo Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001, ha recentemente pubblicato un documento contenente osservazioni e proposte per la riforma del Decreto Legislativo 231/2001.

Il documento, datato giugno 2025, si inserisce nel dibattito avviato dal Ministero della Giustizia, che nel corso del 2025 ha promosso un tavolo tecnico per la riforma del D.Lgs. 231/2001, consultando operatori del diritto, imprese e associazioni di categoria. L'obiettivo è duplice: comprendere le principali direttrici di riforma e suggerire ulteriori spunti di intervento, basati sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, tenendo conto anche della posizione dei Commercialisti.

Criticità attuali del sistema 231

Il documento del CNDCEC evidenzia diverse criticità dell'attuale impianto normativo e applicativo del D.Lgs. 231/2001:
  • Crisi della funzione premiale e incertezza applicativa: Il sistema ha perso la sua funzione originaria di prevenzione e incentivazione, diventando talvolta repressivo. Ciò è dovuto all'ampia e disorganica estensione del catalogo dei reati presupposto, all'utilizzo sproporzionato delle misure cautelari, alla radicale incertezza sull'idoneità esimente dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e al disallineamento tra le valutazioni delle diverse giurisdizioni (penale, tributaria, amministrativa). La sentenza Impregilo (Cass. Pen., Sez. VI, n. 23401/2021) ha sottolineato la centralità della "colpa di organizzazione", rendendo necessario un ripensamento del sistema con regole certe e prevedibili.
  • Estensione del catalogo dei reati presupposto: Negli anni, il catalogo dei reati presupposto si è esteso includendo fattispecie penalistiche apparentemente estranee alla criminalità d'impresa, come reati contro la persona, mutilazioni genitali e terrorismo. Mentre alcuni autori ritengono che l'inclusione di reati "non economici" sia utile per presidiare la legalità nei luoghi di lavoro, altri evidenziano il rischio di dispersione della funzione del modello e l'eccessivo carico per le imprese.
  • Trattamento delle PMI e microimprese: Non è stata finora prevista una disciplina differenziata per PMI e microimprese, nonostante le oggettive difficoltà per queste ultime di distinguere efficacemente tra la volontà dell'ente e quella dell'imprenditore. L'esclusione tout court delle microimprese è considerata contraria ai principi di uguaglianza e potrebbe incentivare l'uso strumentale di microstrutture societarie.
  • Responsabilità 231 e gruppi societari: Il Decreto non affronta il tema della responsabilità degli enti nei gruppi societari, in particolare per la responsabilità della holding in caso di reato commesso da una controllata.
  • Coordinamento tra giurisdizioni e principio del ne bis in idem: Persiste il problema della disomogeneità tra le valutazioni dei giudici penali, tributari e amministrativi.

Proposte di riforma integrativa

Per affrontare le criticità individuate, il CNDCEC avanza diverse proposte di riforma:
  1. Previsione di una soglia minima di gravità per i reati presupposto: Si propone di escludere l'attivazione della responsabilità dell'ente per reati presupposto puniti con pena edittale minima inferiore a due anni di reclusione. Questo, in linea con il principio di offensività e la "tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.), alleggerirebbe il carico giudiziario e focalizzerebbe il sistema su illeciti realmente gravi, aumentando l'equità e la prevedibilità.
  2. Introduzione dell'istituto della "messa alla prova" per gli enti: Si suggerisce di inserire nel Decreto l'istituto della "messa alla prova" per gli enti, ispirato all'art. 168-bis c.p. per le persone fisiche. L'obiettivo è rafforzare gli strumenti deflattivi e premiali, incentivando comportamenti virtuosi e una "compliance effettiva e sostanziale". Un esito positivo della messa alla prova comporterebbe l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo. Si propone inoltre di subordinare la non applicazione delle misure interdittive cautelari a determinate condizioni, anche connesse a condotte post factum dell'ente.
  3. Disciplina normativa dell'Organismo di Vigilanza (OdV): Si propone di introdurre nel Decreto una disciplina specifica che definisca i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità dell'OdV, la sua composizione minima, le funzioni obbligatorie, la responsabilità in caso di omessa vigilanza e le tutele da ritorsioni interne. L'OdV, pur essendo il "ponte" tra la governance societaria e il sistema 231, è attualmente privo di una cornice normativa precisa, causando interpretazioni difformi e incertezze.
  4. Sistema di "crediti di compliance": Viene suggerita l'introduzione di un meccanismo per valorizzare la "storia aziendale" dell'ente in termini di compliance sostanziale, attraverso "crediti di legalità organizzativa". Questi crediti sarebbero basati su indicatori oggettivi come la durata e gli aggiornamenti del MOG, gli audit effettuati, le condotte correttive adottate, gli investimenti in formazione e cultura della legalità, la gestione delle segnalazioni e l'adesione a codici di autoregolamentazione e certificazioni volontarie. Tali crediti potrebbero influenzare la determinazione della sanzione pecuniaria, l'accesso a istituti deflattivi o la selezione negli appalti pubblici.
  5. Prescrizione: Il CNDCEC evidenzia la necessità di affrontare il problema della prescrizione degli illeciti degli enti rispetto a quella dei reati presupposto delle persone fisiche, dato che l'attuale sistema con termini differenti crea incertezze. Si propongono soluzioni equilibrate come una disciplina della prescrizione "rafforzata" con un termine massimo, la sospensione della prescrizione solo in presenza di "collaborazione attiva" o di effettivo ravvedimento operoso, o il rafforzamento delle procedure di patteggiamento con benefici solo in caso di collaborazione tempestiva e adozione di efficaci modelli organizzativi.

Conclusioni

Le proposte del CNDCEC mirano a una riforma sistemica e coerente che rafforzi la funzione preventiva e premiale del Decreto, tuteli l'efficienza delle imprese e assicuri il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di legalità, proporzionalità e giusto processo. L'obiettivo finale è conciliare efficienza economica, certezza giuridica e tutela dei valori costituzionali, inducendo gli enti non solo a subire la punizione, ma a prevenire e collaborare, trasformando la disciplina 231 da mero strumento repressivo a leva di governance e responsabilità sociale d'impresa.
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