3 giugno 2022

Ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento

Occorre che in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti d’indipendenza

Autore: Pietro Mosella
È ammessa la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.

È quanto affermato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 118 del 26 maggio 2022, scaturito a seguito di un quesito in materia di sovraindebitamento posto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, ha chiesto chiarimenti, sotto il profilo della disciplina delle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, in riferimento alla fattispecie di accesso alle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 (recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) da parte di un professionista iscritto al suddetto Ordine, presso l’OCC al suo interno istituito.

Nello specifico, è stato chiesto se possano configurarsi eventuali conflitti d’interesse, ovvero cause d’incompatibilità dal momento che tutti i gestori iscritti nell’elenco dell’OCC sono professionisti iscritti all’Ordine.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente il Consiglio Nazionale osserva come la scelta dell’OCC da adire è lasciata allo stesso debitore, nel rispetto del criterio di competenza territoriale definito dal combinato disposto dall’articolo 7, comma 1 e dall’articolo 9, comma 1, della Legge n. 3/2012, ai sensi del quale la funzione di ausilio è attribuita all’OCC avente sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

Premesso quanto sopra, secondo il CNDCEC occorre evidenziare che, nell’ambito della cornice normativa che regola la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvengono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell’indipendenza, della neutralità e dell’imparzialità del gestore della crisi.

L’articolo 11 de D.M. n. 202/2014 (Regolamento recante i requisiti d’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), infatti, declina precipui obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico.

Il gestore è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio. Egli, inoltre, è tenuto a sottoscrivere per ogni affare per il quale è designato una dichiarazione d’indipendenza che, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, deve rendere nota al tribunale, secondo le modalità indicate dalla normativa.

Per completezza, si ricorda che, la trasmissione al tribunale avviene a norma dell’articolo 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014. Tale ultima disposizione prevede che, il referente dell’OCC, prima di conferire ciascun incarico, sottoscrive una dichiarazione da cui risulti che l’OCC non si trova in conflitto d’interessi con la procedura. La dichiarazione è portata alla conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Nel parere, il Consiglio Nazionale richiama anche quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lett. a), del sopra citato decreto ministeriale, secondo il quale il gestore è considerato indipendente quando:
  • non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
  • in ogni caso, è in possesso dei requisiti individuati nell’articolo 2399 c.c.;
  • negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Tuttavia, il CNDCEC evidenzia come il Regolamento di funzionamento dell’OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni d’incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore possa risultare compromessa.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, in riferimento al quesito pervenuto, il Consiglio Nazionale ritiene ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.
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