7 luglio 2017

Antiriciclaggio: i CN dei professionisti insieme per le nuove regole tecniche

Autore: Redazione Fiscal Focus
Numerose sono le zone d’ombra di una disciplina antiriciclaggio (quella introdotta dal D.Lgs n. 90/2017) entrata in vigore il 4 luglio 2017, senza che il legislatore abbia previsto un regime transitorio, necessario per gestire il passaggio dalle regole ispirate alla III Direttiva e quella oggi vigente.
In tale ottica, sarà fondamentale l’apporto degli Organismi di autoregolamentazione, il cui ruolo di elaborazione ed aggiornamento delle regole tecniche (applicative delle disposizioni di rango primario) è chiaramente sancito dall’art. 11, secondo comma del decreto revisionato.
Consci di tale fondamentale compito di “completamento normativo”, nonché dell’urgenza dell’intervento su una disciplina entrata in vigore di punto in bianco (anche, e soprattutto, in considerazione delle sanzioni più o meno pesanti previste per chi non ottempera agli obblighi sanciti dal decreto), i Consigli nazionali di Avvocati, Commercialisti e Notai sono stati convocati il 5 luglio scorso, unitamente all’UIF e alla Guardia di Finanza, per la composizione di un tavolo tecnico di confronto (voluto dal Viceministro all’economia Luigi Casero), dal quale, ci si auspica, scaturiranno nel breve termine queste attese regole tecniche.
L’obbligo di conservazione tra dubbi e incertezze. Per fare un semplice esempio di quanto siano urgenti e decisivi questi interventi complementari degli Organismi di autoregolamentazione (come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. aa) del D.Lgs n. 231/2007 revisionato), si pensi al nuovo obbligo di conservazione, disciplinato dal Titolo II, Capo II del decreto (artt. da 31 a 34).
Com’è noto, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 90/2017 è stato soppresso l’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico e, per i professionisti, dell’”alternativo” registro “cartaceo” della clientela, nonché il conseguente obbligo di registrazione; quasi a compensazione dell’alleggerimento operativo, è stato, di contro, potenziato l’obbligo di conservazione di dati e informazioni utilizzati per l’adeguata verifica, che si presenta ben più articolato e complesso rispetto al passato.
In precedenza, l’obbligo di conservazione era disciplinato in modo congiunto con quello di registrazione e riguardava sia i documenti utilizzati per l’adeguata verifica, sia le registrazioni eseguite nell’archivio o nel registro citati.
Finalità e oggetto della conservazione. L’art. 31, co. 1, definisce le finalità della nuova conservazione documentale, individuata nelle seguenti esigenze:
- prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- consentire alle competenti Autorità l’effettuazione delle analisi di rischio.
Quanto all’oggetto dell’obbligo, i professionisti devono conservare:
- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
- l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.
Il fascicolo del cliente. La conservazione di tali documenti e informazioni, che vanno a costituire il fascicolo del cliente, deve consentire (al professionista innanzitutto, ma anche eventualmente all’autorità ispettiva nell’ambito di un controllo) di ricostruire in modo univoco:
- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.
I “nuovi” sistemi di conservazione. Quanto ai sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni, la norma (art. 32), con una terminologia tutt’altro che definita, precisa che tali sistemi devono contestualmente:
- garantire il rispetto delle norme dettate in materia di privacy;
- prevenire qualsiasi perdita di dati o informazioni;
- assicurare l’accessibilità completa e tempestiva da parte degli organi ispettivi;
- assicurare l’integrità e la non alterabilità dei dati e informazioni dopo la loro acquisizione;
- assicurare la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e informazioni, nonché il mantenimento della loro storicità.
Trattasi, come si può bene immaginare, di una sistema di conservazione ben più complesso e articolato rispetto al “vecchio fascicolo del cliente”, sistema che appare (da una prima analisi della norma) compatibile con un archivio tenuto con modalità elettronica (la norma fa quasi pensare al “vecchio” archivio unico informatico); tuttavia, la IV Direttiva ha soppresso tale archivio e quindi appare ammissibile anche la conservazione cartacea (ossia la formazione del fascicolo del cliente in modalità cartacea, eventualmente con alcune integrazioni rispetto al “vecchio fascicolo del cliente”).
In ogni caso, il secondo comma del citato art. 34 precisa che il fascicolo del cliente, contenente la predetta documentazione e strutturato in modo tale da fornire tempestivamente tutte le informazioni sopra elencate, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, ancorché, si ritiene (e se ciò risulterà concretamente possibile), strutturato con modalità cartacee.
L’obbligo di conservazione per gli intermediari finanziari. Infine, in un’ottica di semplificazione, economicità ed efficienza, il terzo comma della richiamata disposizione demanda anche alle Autorità di vigilanza del settore (Banca d’Italia, Consob e Ivass) la possibilità di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, in virtù della previgente normativa antiriciclaggio.
La disposizione da ultimo citata sembra consentire a tali Autorità di vigilanza la possibilità (ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di conservazione), di conferire validità, in piena continuità con il regime antiriciclaggio di cui alla III Direttiva, al sistema di registrazione previsto per i soggetti, rispettivamente, vigilati, rappresentato dall’Archivio unico informatico, purché dall’interrogazione a tale strumento sia possibile, per l’autorità ispettiva, rilevare immediatamente e oggettivamente le informazioni di cui all’art. 31, co. 2.
Non sembra, di contro, ammessa tale possibilità anche da parte degli Organismi di autoregolamentazione ai quali, per quanto sancito dal citato art. 11, secondo comma, è comunque demandato il compito di elaborare e aggiornare le regole cui sono tenuti i propri iscritti, per la definizione in concreto degli obblighi di adeguata verifica e conservazione.
L’istituzione del tavolo tecnico. Quanto indicato, che rappresenta un mero esempio di come la normativa primaria di recepimento della IV direttiva comunitaria sia insufficiente a garantire il pieno e sicuro rispetto dei nuovi adempimenti antiriciclaggio, è stato prontamente avvertivo dai Consigli nazionali di Commercialisti, Avvocati e Notai, i quali hanno dato inizio ai lavori, secondo il dettato normativo di cui al citato art. 11, comma 2.

Le professioni economico-giuridiche – affermano i Consigli Riuniti - prendono atto di quanto dichiarato dal Viceministro Casero in relazione alla volontà del governo di “attuare le nuove norme antiriciclaggio senza introdurre adempimenti che appesantiscano ulteriormente la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione e senza fornire interpretazioni peggiorative degli adempimenti in essere”.
L’intento dichiarato degli Organismi di autoregolamentazione riuniti nel tavolo tecnico è quello di offrire il loro pieno contributo affinché dallo stesso possano emergere soluzioni normative univoche e applicabili nel breve periodo, tali da non dare adito a soluzioni interpretative controverse e diversificate.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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