24 maggio 2019

Antiriciclaggio: pubblicate le linee guida per i dottori commercialisti

Autore: Marco Brugnolo
Dopo l’approvazione, il 16 gennaio 2019, delle Regole Tecniche in materia antiriciclaggio, il 22 maggio il Consiglio Nazionale DCEC, ha pubblicato le preannunciate Linee Guida.

Trattasi di un documento cui il Consiglio Nazionale, quale Organismo di autoregolamentazione appositamente designato dall’art. 11, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, attribuisce una valenza meramente esemplificativa, ma di estrema importanza, in quanto va a tradurre in pratica, con soluzioni operative, le disposizioni contenute nella fonte primaria e nelle regole tecniche di gennaio.

Il documento guida, la cui organizzazione rispecchia fedelmente l’oggetto delle citate Regole Tecniche, è rivolto ai professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le tre parti del documento
Di conseguenza, la prima parte del documento riguarda l’autovalutazione del rischio1, ossia quella mappatura che ogni professionista deve effettuare in relazione al proprio studio, a prescindere e “a monte” rispetto ai singoli mandati professionali conferiti dai propri clienti. Si tratta, in buona sostanza, di misurare, in modo per quanto possibile oggettivo, il grado di sicurezza e affidabilità della propria struttura, che costituisce una componente qualificata del dispositivo nazionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La seconda parte delle linee guida è dedicata all’adeguata verifica della clientela2, adempimento cui il Consiglio Nazionale antepone, in via prodromica e strumentale, un procedimento strutturato su passaggi obbligati: la valutazione del rischio inerente, la valutazione del rischio specifico e, infine, la determinazione del rischio effettivo associabile al singolo rapporto professionale, in funzione dello specifico cliente e della prestazione oggetto del mandato.

La terza parte del documento è dedicata all’obbligo di conservazione3 dei dati, documenti e informazioni acquisite dal professionista nel contesto dell’adeguata verifica, nonché durante lo svolgimento del mandato professionale (attraverso il “controllo costante”).

Il documento si chiude con la modulistica che lo studio professionale potrà utilmente adottare ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio cui è soggetto.

Definizioni
Onde sgomberare il campo da equivoci e confusioni, il documento guida, partendo dal contenuto dell’art. 1 del decreto antiriciclaggio, contiene nella parte iniziale una sezione dedicata alle definizioni, declinate secondo dal punto di vista del settore delle professioni giuridico-economiche.
Così, ad esempio, vengono ben delineate e differenziate le figure del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

In particolare, il cliente è rappresentato dal soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni, ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico, soggetto che va identificato nel contesto dell’adeguata verifica.

L’esecutore (rappresentato in ogni caso da una persona fisica) è, invece, il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente, cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; anche tale soggetto deve essere identificato nell’ambito dell’adeguata verifica.

Infine, il titolare effettivo (TE) è rappresentato dalla persona fisica o dalle persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Operazioni soggette all’adeguata verifica
Sempre sotto il profilo definitorio, il documento guida chiarisce il significato del termine “Operazione” soggetta all’obbligo di adeguata verifica, quale “attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale”; viene, peraltro, precisato che “costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale”.

Per “Operazione frazionata”, invece, deve intendersi quell’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Costituisce, infine, “Operazione occasionale” quella non riconducibile a un rapporto continuativo, in cui rientra la prestazione intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente.

Prestazioni professionali
Il documento guida ripropone, altresì, la dicotomia tra “Prestazione professionale” e “Prestazione professionale occasionale”, differenziazione utile per la corretta individuazione delle prestazioni soggette all’obbligo dell’adeguata verifica, ai sensi dell’art. 17 e ss. del D.Lgs n. 231/2007.

In particolare, con “Prestazione professionale”, soggetta all’adeguata verifica a prescindere dal valore, si intende la prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

È invece “Prestazione professionale occasionale”, la prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, non riconducibile ad un rapporto continuativo, compresa quella ad esecuzione istantanea che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, quando i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro: ai sensi del richiamato art. 17, solo quest’ultima tipologia di prestazioni occasionali è soggetta all’obbligo di adeguata verifica.

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1Disciplinata, sotto il profilo normativo, dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 231/2007, nonché dalla Regola Tecnica n. 1, approvata dal Consiglio Nazionale in data 16/01/2019.

2Disciplinata dagli artt. 17-30 del D.Lgs n. 231/2007, nonché dalla Regola Tecnica n. 2, approvata dal Consiglio Nazionale in data 16/01/2019.

3Disciplinato dagli artt. 31, 32 e 34 del D.Lgs n. 231/2007, nonché dalla Regola Tecnica n. 3, approvata dal Consiglio Nazionale in data 16/01/2019.
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