12 settembre 2020

Astensione collettiva dei Commercialisti: i costi della protesta

Autore: Paolo Iaccarino
L’astensione collettiva dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oggi disciplinata dal Codice di Autoregolamentazione adottato in data 02 luglio 2014, da diritto e legittima aspettativa del professionista rischia di trasformarsi in un incubo. L’astensione da alcune attività, quali ad esempio l’invio di comunicazioni obbligatorie, pur nel rispetto del codice di autoregolamentazione, potrebbe non sollevare l’assistito dalle conseguenze sanzionatorie connesse al mancato adempimento.

Il codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili nasce quale strumento di regolazione dei fondamentali diritti costituzionalmente tutelati, meccanismo deputato ad assicurare il contemperamento tra i diritti dei cittadini e dei beni costituzionali, da un lato, e l’insopprimibile diritto costituzionale di astensione collettiva, dall’altra. Sviluppato secondo uno schema lineare, il codice regolamenta le modalità di proclamazione e durata delle astensioni (articolo 2), gli obblighi informativi a carico del professionista (articolo 3), gli effetti dell’astensione (articolo 4), le prestazioni indispensabili (articolo 5) ed il controllo deontologico (articolo 6). In particolare il codice di autoregolamentazione si preoccupa di disciplinare le conseguenze deontologiche conseguenti all’irregolare proclamazione e attuazione dell’astensione affinché l’esercizio del diritto riconosciuto al professionista non leda irrimediabilmente la legittima aspettativa che singolo e collettività ripongono nella funzione pubblicistica esercitata dalla categoria. Nel suo ambito, ad eccezion fatta dell’attività esercitata nell’ambito delle udienze tenute presso le commissioni tributarie, è assente qualsivoglia regolamentazione delle conseguenze sanzionatorie connesse e conseguenti all’astensione del professionista.

Orbene, quali sono le conseguenze sanzionatorie se, nel rispetto della normativa in materia di astensione collettiva e, quindi, nel rispetto degli obblighi di comunicazione o informazione al cliente, il professionista ometta di adempiere all’obbligazione tributaria per la quale ha ricevuto mandato dal proprio assistito. In particolare, constatata l’attualità della questione, cosa accade se il professionista ritardi l’invio della dichiarazione periodica delle liquidazioni rilevanti ai fini iva provvedendovi oltre la sua scadenza? Non potendosi escludere l’irrogazione della sanzione sulla base del codice di autoregolamentazione, né sperare nella magnanimità dell’Amministrazione Finanziaria sul punto, la legittimità della sanzione conseguente all’omessa trasmissione telematica non potrà che essere valutata secondo i principi che disciplinano l’impedimento connesso all’insorgere di una causa di forza maggiore. Come noto ai sensi dell’articolo 6 delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non è punibile chi ha commesso il fatto rilevante per forza maggiore. Con particolare riferimento alla materia tributaria la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice. Sebbene in passato vi siano stati casi in cui la giurisprudenza, in particolare di merito, abbia riconosciuto all’astensione degli operatori bancari gli estremi dell’esimente (CTR Sicilia n. 236/14/2000, CTR Sicilia n. 65/20/1998, C.T.C. n. 4786/12/1998), il suo accertamento non potrà che avvenire all’esito di un inevitabile percorso giurisdizionale, con tempi ed oneri oggi non preventivati. Lungi dal rappresentare un automatismo, infatti, l’accertamento della causa di forza maggiore è demandato all’accertamento da parte del collegio giudicante dell’imprevedibile ed obiettiva impossibilità ad adempiere, da dimostrarsi caso per caso.

Emerge chiaramente allora come qualsivoglia tentativo di astensione collettiva della categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sia destinato a naufragare. In assenza di una norma che disciplini chiaramente le conseguenze tributarie dell’astensione del professionista, per se ed il proprio assistito, l’efficacia della protesta troverà un ostacolo nei suoi inevitabili costi impliciti. Costi che, con ogni probabilità, i nostri assistiti non saranno disposti a sostenere.
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