5 luglio 2025

Commercialisti, determinazione del compenso per l’attività di domiciliazione

Autore: Paola Mauro
Il commercialista, per l’attività di domiciliazione della sede legale di un cliente presso il proprio Studio, può chiedere un compenso di 100,00 euro al mese, suscettibile di maggiorazioni o diminuzioni in base alla complessità o alla mole delle attività compiute per la parte assistita.

È questa l’indicazione che proviene dal P.O. n. 72/2025 del C.N.D.C.E.C.

Il documento risponde a un quesito formulato dell’Ordine di Foggia, che ha chiesto di sapere come possa liquidarsi il compenso professionale per l’iscritto che abbia prestato attività di domiciliazione della sede legale del cliente presso il suo Studio, considerato che il D.M. n. 140 del 2012 1 al riguardo non individua uno specifico parametro.

L’art. 15, comma 1, del D.M. fornisce l’elenco delle attività tipiche dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ossia: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società.

Il successivo comma 2 prevede una clausola di chiusura che si applica ove la prestazione professionale non rientri tra quelle elencate nel comma 1, disponendo: «Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.»

Nel fornire il parere richiesto, il C.N.D.C.E.C. ha dunque rilevato quanto segue – si riporta testualmente -: «Nel caso di specie, l’attività che ha formato oggetto della prestazione professionale dell’iscritto è stata quella di domiciliazione della sede legale dei propri assistiti presso il proprio studio professionale. Di conseguenza, può immaginarsi che presso il di lui studio sia confluita la corrispondenza dei propri assistiti nonché eventuali accessi, verifiche e/o ispezioni dell’autorità giudiziaria, con conseguente onere dello stesso di notiziare i clienti dei detti eventi, telefonicamente o tramite la trasmissione dei documenti pervenuti. È, altresì, verosimile che in tale attività sia ricompreso un onere di custodia dei documenti di pertinenza del cliente pervenuti presso la detta sede. Ebbene, deve osservarsi che tale attività non sembra poter essere inquadrata immediatamente in una di quelle individuate dal comma 1 dell’art. 15. Di conseguenza, applicando l’art. 15, comma 2, secondo cui il compenso può essere determinato in analogia alle disposizioni del capo III, si ritiene che l’attività svolta possa rientrare nella generale attività di assistenza e rappresentanza dell’assistito prevista dall’art. 15, comma 1, lett. l), giacché lo stesso, avendo presso il suo studio la sede legale del proprio assistito, lo ha rappresentato e assistito nella attività tipiche connesse alla sede legale. Pertanto, seguendo il riquadro 10.1 della tabella C allegato al D.M. n. 140/2012, il quale prevede un compenso di € 100,00 per “Altre dichiarazioni e comunicazioni”, può ritenersi che per l’attività di domiciliazione della sede legale di un cliente presso il proprio studio, con tutte le comunicazioni ad esse conseguenti, possa applicarsi il compenso di € 100,00 al mese. Naturalmente, il detto compenso, potrà subire le maggiorazioni o le diminuzioni di cui all’art. 18 D.M. n. 140/2012 in base alla complessità o alla mole delle attività compiute per la parte assistita.»

1Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.
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