26 giugno 2025

Richiesta compenso professionale maggiore di quello convenuto

CNDCEC: possibile opinamento parcella superiore al compenso forfettario solo se previsto espressamente nell’accordo con il cliente

Autore: Lucia Giampà
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il PO n.57/2025 ha fornito chiarimenti circa la richiesta di compenso professionale maggiore a quello convenuto.

Andiamo con ordine.

Il quesito

Con un quesito è stato richiesto se sia legittima la richiesta di opinamento della parcella da parte di un iscritto che, in riferimento all’attività professionale eseguita in favore di un cliente, chieda la liquidazione dei propri onorari calcolati in base al DM n.140/2012 nonostante avesse già concordato con il cliente un compenso forfettario ed emesso la relativa fattura senza che questa fosse stata pagata dal cliente stesso.

La posizione del CNDCEC

Preliminarmente, si osserva che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett.i) del D.lgs n.139/2005 all’Ordine è demandata la funzione di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla incongruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al DM n.140/2012. In questo contesto l’attività dell’Ordine è circoscritta alla verifica delle attività eseguite e alla congruità del compenso rispetto i parametri generali (art.17 DM n.140/2012) e quali specifici (art. 19 – 29 DM n.140/2012), sia se questo sia stato espressamente convenuto tra le parti e sia nel caso di mancanza di un accordo.

I parametri generali e speciali di cui al DM n.140/2012 si applicano, come espressamente previsto dall’art.1, nelle ipotesi in cui l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso del professionista allorquando difetti un accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso.

Di conseguenza, si ritiene che l’Ordine possa emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al DM n.140/2012, nonostante l’iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri di cui al DM n.140/2012.

Infatti, nell’eventuale giudizio l’esistenza di un accordo in merito alla determinazione del compenso, non permette al giudice di applicare i parametri di cui al DM n.140/2012 ai fini della quantificazione del compenso, essendo vincolato all’accordo raggiunto tra le parti.
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