Preliminarmente, si osserva che al procedimento di
liquidazione delle parcelle, quale funzione che l’ordinamento professionale (art.12, comma 1, lett.i, del D.lgs. n.139/2005) attribuisce all’Ordine e che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto ai parametri ministeriali, si applicano le
norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. n.241/1990.
Di conseguenza, il cliente dell’iscritto che ha attivato il procedimento, essendo un soggetto nei cui confronti il provvedimento finale emesso dall’Ordine è destinato a produrre effetti, ha il diritto di essere
informato dell’avvio del procedimento (art.7, L. n.241/1990) nonché diritto a partecipare allo stesso (art.10, L. n.241/1990). Tra i diritti partecipativi, al procedimento rientra sia prendere visione degli atti del procedimento nonché presentare memorie scritte e documenti entro un termine congruo che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare prima di concludere il procedimento.
Nel
caso di specie, il cliente dell’iscritto:
- ha il diritto di accedere alla documentazione del relativo procedimento e l’Ordine il dovere di consentire l’accesso, comunicando le relative modalità, tra cui inviare la documentazione ovvero permettere la visione della stessa presso i locali dell’Ordine;
- ha diritto di presentare memorie e documenti e l’Ordine di valutare la documentazione prima dell’emissione del provvedimento conclusivo.
Quanto alla richiesta di
audizione personale si osserva che la stessa non è prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento e, di conseguenza, in difetto di una espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all’Ordine (ove adottato), il cliente dell’istante non ha diritto all’audizione personale e l’Ordine non è obbligato a convocarlo per l’audizione, potendo partecipare al procedimento con l’invio di memorie e documenti.