26 giugno 2025

Partecipazione del cliente al procedimento di opinamento della parcella

Il cliente può accedere agli atti e presentare memorie, ma non ha diritto all’audizione personale nel procedimento di opinamento

Autore: Lucia Giampà
Con il PO n.60/2025, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stati forniti chiarimenti circa la partecipazione del cliente al procedimento di opinamento della parcella.

Andiamo con ordine.

Il quesito

L’Ordine ha chiesto quale sia la prassi da seguire nell’ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione della parcella attivato su istanza dell’iscritto pervenga dal cliente dell’iscritto una richiesta di partecipare al procedimento ai sensi della legge n.241/1990 con richiesta di “audizione personale assistita” e di “visionare il fascicolo”.

I chiarimenti

Preliminarmente, si osserva che al procedimento di liquidazione delle parcelle, quale funzione che l’ordinamento professionale (art.12, comma 1, lett.i, del D.lgs. n.139/2005) attribuisce all’Ordine e che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto ai parametri ministeriali, si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. n.241/1990.

Di conseguenza, il cliente dell’iscritto che ha attivato il procedimento, essendo un soggetto nei cui confronti il provvedimento finale emesso dall’Ordine è destinato a produrre effetti, ha il diritto di essere informato dell’avvio del procedimento (art.7, L. n.241/1990) nonché diritto a partecipare allo stesso (art.10, L. n.241/1990). Tra i diritti partecipativi, al procedimento rientra sia prendere visione degli atti del procedimento nonché presentare memorie scritte e documenti entro un termine congruo che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare prima di concludere il procedimento.

Nel caso di specie, il cliente dell’iscritto:
  • ha il diritto di accedere alla documentazione del relativo procedimento e l’Ordine il dovere di consentire l’accesso, comunicando le relative modalità, tra cui inviare la documentazione ovvero permettere la visione della stessa presso i locali dell’Ordine;
  • ha diritto di presentare memorie e documenti e l’Ordine di valutare la documentazione prima dell’emissione del provvedimento conclusivo.
Quanto alla richiesta di audizione personale si osserva che la stessa non è prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento e, di conseguenza, in difetto di una espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all’Ordine (ove adottato), il cliente dell’istante non ha diritto all’audizione personale e l’Ordine non è obbligato a convocarlo per l’audizione, potendo partecipare al procedimento con l’invio di memorie e documenti.
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