Nell’ipotesi in cui il cliente del commercialista non paghi il compenso forfettario concordato, l’Ordine può emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 se tale opzione è stata espressamente inserita nell’accordo “inter partes”.
Inoltre, poiché al procedimento di liquidazione delle parcelle da parte dell’Ordine si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, il cliente vanta un diritto di partecipazione mediante invio di memorie e documenti, ma non anche quello si essere ascoltato personalmente.
È quanto emerge, in sintesi, dai P.O. n. 57/2025 e n. 60/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (C.N.D.C.E.C.).
P.O. 57/2025, richiesta compenso professionale maggiore a quello convenuto
Al C.N.D.C.E.C. è pervenuto il seguente quesito: «se sia legittima la richiesta di opinamento della parcella da parte di un iscritto che, in riferimento all’attività professionale eseguita in favore di un cliente, chieda la liquidazione dei propri onorari calcolati in base al D.M. n. 140/2012 nonostante avesse già concordato con il cliente un compenso forfettario ed emesso la relativa fattura senza che questa fosse stata pagata dal cliente stesso.»
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 139/2005 all’Ordine è demandata la funzione di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al D.M. n. 140/2012.
Il Consiglio Nazionale ha spiegato che l’attività dell’Ordine è circoscritta alla verifica delle attività eseguite e alla congruità del compenso rispetto i parametri generali (art. 17 D.M. n. 140/2012) e quelli specifici (art. 19-29 D.M. n. 140/2012), sia se questo sia stato espressamente convenuto tra le parti e sia nel caso di mancanza di un accordo.
I parametri generali e speciali di cui al D.M. n. 140/2012 si applicano, come espressamente previsto dall’art. 1, nelle ipotesi in cui l'organo giurisdizionale deve liquidare il compenso del professionista allorquando difetti un accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso.
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale ritiene che l’Ordine possa emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, nonostante l’iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
Infatti, nell’eventuale giudizio sulla determinazione del compenso, l’esistenza di un accordo non permette al Giudice di applicare i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 ai fini della quantificazione dello stesso, essendo vincolato a quanto già concordato tra le parti.
P.O. n. 60/2025, partecipazione del cliente al procedimento di opinamento della parcella
Al C.N.D.C.E.C. è pervenuto il seguente quesito: «
quale sia la prassi da seguire nell’ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione della parcella attivato su istanza dell’iscritto pervenga dal cliente dell’iscritto una richiesta di partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 con richiesta di “audizione personale assistita” e “di visionare il fascicolo.»
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha osservato che il cliente dell’iscritto è il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale emesso dall’Ordine è destinato a produrre effetti, sicché egli ha il diritto di essere informato dell’avvio del procedimento nonché di partecipare allo stesso.
Il cliente, dunque, può prendere visione degli atti del procedimento nonché presentare memorie scritte e documenti entro un termine congruo, che l’Ordine ha l’obbligo di valutare prima di concludere il procedimento.
Di conseguenza, il cliente dell’iscritto:
- ha il diritto di accedere alla documentazione del relativo procedimento e l’Ordine il dovere di consentire l’accesso, comunicando le relative modalità, tra cui inviare la documentazione ovvero permettere la visione della stessa presso i locali dell’Ordine;
- ha diritto di presentare memorie e documenti e l’Ordine il dovere di valutare la documentazione prima dell’emissione del provvedimento conclusivo.
L’audizione personale non è invece prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento, ex L. n. 241/1990.
Pertanto – afferma conclusivamente il P.O. n. 60/2025 -, «in difetto di una espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all’Ordine (ove adottato), il cliente dell’istante non ha diritto all’audizione personale e l’Ordine non è obbligato a convocarlo per l’audizione, potendo partecipare al procedimento con l’invio di memorie e documenti.»
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