7 ottobre 2022

Bonus edilizi: commercialisti, da Agenzia delle Entrate chiarimenti apprezzabili

Per la categoria le novità arrivano anche grazie alla fattiva interlocuzione avviata con i vertici dell’Ade subito dopo le modifiche introdotte dal Decreto aiuti bis

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prende atto con favore della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 33/E - pubblicata ieri - in materia di bonus edilizi.

“Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave”, afferma il Presidente Elbano de Nuccio, “abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi. La circolare diffusa nel pomeriggio di ieri è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis”.

Sul concetto di colpa grave, afferma Salvatore Regalbuto, Consigliere Nazionale delegato all’area fiscale, “l’Agenzia precisa che essa ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese contraddittorietà”. E’ evidente che tale precisazione assume un valore particolarmente significativo”.

Per i commercialisti è apprezzabile anche l’intervento dell’Agenzia per contestualizzare gli indici per la valutazione della sussistenza o meno della necessaria diligenza da parte dei cessionari, di cui alla precedente circolare 23/E, dandone una più specifica chiave di lettura corredata da esempi che ne chiariscono meglio le ricadute operative.

Ulteriormente apprezzabili sono i chiarimenti relativi alla possibilità di apportare correzioni alle comunicazioni già presentate mediante l’utilizzo di un indirizzo pec messo a disposizione dall’Agenzia e la remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile e che, sostanzialmente, vengono riaperti fino al prossimo 30 novembre con il pagamento di una modesta sanzione. Fondamentale anche il chiarimento in merito alla cessione dei crediti da parte delle banche ai correntisti professionali che saranno esentati da responsabilità acquisendo la documentazione già prodotta alle banche medesime.
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